Gazzetta n. 83 del 2007-04-10 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007 |
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale. (Ordinanza n. 3577). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti Comuni sino al 31 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006 recante la proroga dello stato di emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio nella regione Liguria sino al 31 dicembre 2007 con cui il Commissario delegato gia' titolare dei precedenti poteri e' stato confermato Commissario delegato; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3555, del 5 dicembre 2006; Considerato che, al fine di addivenire celermente alla conclusione delle attivita' finalizzate al superamento dello stato di emergenza, si rende necessario prevedere procedure accelerate per la realizzazione degli interventi commissariali; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di cui alla nota del 13 marzo 2007; Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 30 marzo 2007; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Il commissario delegato, allo scopo di definire procedure accelerate per la risoluzione del contesto emergenziale, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 4. L'approvazione del parte del commissario delegato del progetto definitivo, sentiti i competenti uffici della Regione, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti senza necessita' di espletamento di fasi di pubblicita' e partecipazione, nonche' approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere. 5. L'approvazione da parte del commissario delegato del progetto esecutivo e di sue eventuali varianti costituisce permesso di costruire. | Art. 2. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, e dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3555, del 5 dicembre 2006 il commissario delegato e' autorizzato a derogare, in aggiunta alle disposizioni di legge contenute nelle ordinanze in premessa richiamate, ove ritenuto indispensabile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, anche alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 281); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 118, 130, 132, 141 e 241; legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18 «Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia» articoli 19, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102; legge della Regione Liguria 16 agosto 1995, n. 43 «Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento» articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; legge della Regione Liguria 24 marzo 1999, n. 9 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998 nel settore Sviluppo economico e attivita' produttive» articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19; legge della Regione Liguria 20 agosto 1998, n. 27 «Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro» articoli 2 e 4; legge della Regione Liguria 28 gennaio 1993, n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» articoli 26 e 27. | Art. 3. 1. Per definire ogni utile azione volta ad assicurare la piu' ampia informazione in ordine alle iniziative assunte, nonche' per assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel sito di interesse nazionale di Cengio e' istituito, per la durata dello stato di emergenza, con apposito provvedimento del commissario delegato, un Osservatorio ambientale presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante della regione Liguria e da un rappresentante della provincia di Savona. Con il medesimo provvedimento verra' determinato il relativo compenso da corrispondere ai predetti soggetti. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' del commissario delegato. | Art. 4. 1. Allo scopo di individuare, accertare e quantificare l'entita' del danno ambientale derivante dal sito di interesse nazionale Acna di Cengio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per la durata dello stato di emergenza di tre esperti, di cui uno prescelto tra magistrati amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Il relativo compenso verra' definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' del commissario delegato. | Art. 5. 1. Il commissario delegato provvede altresi' alla realizzazione di iniziative localizzate all'esterno del perimetro dell'area industriale, finalizzate al riutilizzo produttivo del sito. | Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2007 Il Presidente: Prodi |
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