Gazzetta n. 83 del 2007-04-10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007
Modalita' e criteri di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;
Visto l'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale, tra l'altro, e' previsto che per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali del 2006, a valere sul comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, al fine di procedere all'attuazione della disposizione di cui trattasi, occorre individuare le modalita' e i criteri per la concessione delle predette risorse finanziarie;
Vista la nota del 24 gennaio 2006 del Presidente della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.
1. Le risorse finanziarie di cui dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo periodo sono destinate al Commissario delegato - Presidente della regione Marche, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 ottobre 2006.
2. Il Commissario delegato utilizza le predette risorse per i seguenti interventi:
a) ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche, pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, stabilizzazione dei versanti in attuazione del programma degli interventi straordinari predisposto dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006;
b) concessione di contributi a favore delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 16 e del 26 settembre 2006, previsti dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006. I contributi di cui alla lettera b) sono utilizzati per le seguenti finalita':
lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale, emungimento delle acque;
lavori di ripristino dei fabbricati, nonche' degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature e macchinari;
ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);
per i lavori in economia e per le spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati;
ripristino dei beni danneggiati di proprieta' di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di detenzione. I predetti contributi sono concessi ed erogati secondo i criteri e le modalita' gia' adottati dal Commissario delegato in attuazione dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006, e le spese sostenute si intendono al netto degli oneri fiscali;
c) concessione di contributi ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 16 e del 26 settembre 2006. Il contributo e' pari all'80 per cento del danno subito, nel limite massimo complessivo di Euro 6.000,00 per ciascun nucleo familiare sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni;
d) rimborso degli oneri sostenuti dai comuni dichiarati danneggiati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006 per gli interventi volti a rimuovere le situazioni di pericolo e per assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni.
3. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per gli interventi di cui al presente decreto dandone comunicazione al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2007
Il Presidente: Prodi