Gazzetta n. 83 del 2007-04-10 |
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE |
PROVVEDIMENTO 12 marzo 2007 |
Regolamento per il mantenimento del comitato scientifico e della facolta' di costituire commissioni all'interno del Consiglio di amministrazione. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, «Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi», che prevede che la spesa complessiva per organi e organismi, anche monocratici, diversi dagli organi di direzione, controllo e amministrazione, debba essere ridotta, rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2005, del trenta per cento; Visto il comma 3 del citato art. 29, che prevede che le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge citato, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista, modificato in punto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge di data 28 dicembre 2006, n. 300 che ha esteso il termine per l'adozione dei provvedimenti conservativi al 15 maggio 2007, disposizione peraltro ancora in attesa di conversione in legge; Richiamati i seguenti provvedimenti deliberativi del consiglio di amministrazione dell'ente, nel frattempo adottati: 1) deliberazione n. 52 del consiglio di amministrazione n. 8 di data 24 ottobre 2006 avente ad oggetto: «decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, "Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi". Individuazione degli organismi interessati dall'applicazione della norma.», con il quale si operava una ricognizione delle spese afferenti agli organismi atte al contenimento della spesa stessa e, al contempo si deliberava di provvedere con separato provvedimento di natura regolamentare al mantenimento del comitato scientifico e della facolta' di costituzione di commissioni in seno al consiglio di amministrazione; 2) deliberazione n. 53 del consiglio di amministrazione n. 8 di data 24 ottobre 2006 avente ad oggetto: «decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, "Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi". Approvazione del regolamento per il mantenimento del comitato scientifico e della facolta' di costituire commissioni in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste»; Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti; Vista la nota di data 21 dicembre 2005, prot. n. CDA/LV/8340, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere di competenza; Vista la nota di data 31 ottobre 2007, prot. n. CDA/LV/6913, con la quale le citate deliberazioni n. 52 e 53 del consiglio di amministrazione dell'ente venivano trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 8 novembre 2007, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che risulterebbe gia' essersi prodotto alla data dell'8 gennaio 2007, si e' definitivamente consolidato nell'abbondante termine trascorso alla data odierna, non avendo il Ministero espresso alcun avviso; Vista la circolare sostitutiva «Linee guida» diramate in data 25 settembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di data 21 novembre 2006, a cui le previsioni del presente regolamento corrispondono pienamente;
E m a n a
il seguente regolamento: Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Regolamento per il mantenimento del comitato scientifico e della facolta' di costituire commissioni in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
Art. 1.
Oggetto del presente regolamento
Il presente regolamento ha ad oggetto l'individuazione degli organismi presenti presso il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste che si intendono confermare e mantenere ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, «Contenimento spesa per commissioni ed alti organismi», art. 29. In sede di rinnovo degli organismi in parola si tiene conto dell'equilibrio di genere, come da direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini». | Art. 2
Conferma dell'organismo
Si conferma l'istituzione dell'organismo denominato comitato scientifico del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, in quanto indispensabile allo svolgimento dei compiti dell'ente. | Art. 3.
Compiti del comitato scientifico
Il comitato scientifico ha il compito di suggerire gli indirizzi strategici delle attivita' del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e di esprimere valutazioni sui programmi, in essere o futuri, del Consorzio, anche con riferimento agli indirizzi strategici e alle finalita' dell'ente. | Art. 4.
Composizione
Il comitato scientifico e' costituito da sei componenti, scelti tra esperti di rilevante e documentata esperienza in ambito nazionale e internazionale in uno o piu' dei seguenti settori: biomedicina e nanotecnologie, energia, infotechnolgy, economia, tech transfer. I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione del Consorzio, su designazione del presidente del Consorzio medesimo. | Art. 5.
Durata e funzionamento
Il comitato scientifico ha durata di due anni e si riunisce almeno una volta all'anno. Alla scadenza del termine il comitato scientifico e' soppresso, salvo gli esiti del procedimento di cui al comma successivo. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al primo comma, il comitato scientifico presenta una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati al consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste che, operata una valutazione sulla perdurante utilita' dell'organismo, trasmette la suddetta relazione e la propria deliberazione in merito al mantenimento dell'organismo al Ministero vigilante e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, di concerto, autorizzano l'eventuale proroga di durata dello stesso. L'autorizzazione si intende acquisita decorsi sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza. | Art. 6.
C o m p e n s i
Ai componenti del comitato scientifico spetta un compenso annuo di lordi Euro 6.000, ridotto ai sensi della normativa vigente. Agli stessi spetta anche il rimborso delle spese necessarie al raggiungimento della sede del Consorzio e alla permanenza presso il medesimo. | Art. 7.
Norma transitoria
I componenti del comitato scientifico attualmente in carica, nominati con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 8, di data 14 febbraio 2005 e n. 35, di data 28 giugno 2005 restano in carica fino alla scadenza del mandato conferito con le citate deliberazioni, ossia fino alla data del 13 febbraio 2007. | Art. 8.
Conferma della facolta' di istituire le commissioni
Si conferma la facolta' del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, prevista dall'art. 3, comma 6, del regolamento di organizzazione e funzionamento, emanato con determinazione presidenziale di data 29 settembre 2003, n. 4, e successivamente modificato, di istituire nel proprio ambito, su proposta del presidente, commissioni con compiti istruttori e con specifici obiettivi. | Art. 9.
C o m p i t i
Il provvedimento di istituzione della commissione ne individua i compiti, indispensabili al funzionamento dell'ente, oggetto, durata e composizione, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248. Le sedute di commissione devono constare da sintetico verbale, redatto da uno dei membri o, in alternativa, da dipendente appositamente designato dal direttore generale. | Art. 10.
C o m p e n s i
Ai componenti delle commissioni spetta un gettone di presenza nella misura di quello fissato per la partecipazione dei consiglieri alle sedute del consiglio di amministrazione. La spesa afferente al funzionamento delle suddette commissioni dovra' essere contenuta nei limiti previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, riducendo il numero di sedute delle commissioni medesime al fine di contenere la relativa spesa nei limiti del settanta per cento di quanto speso nell'anno 2005. Rimane confermata la disciplina regolamentare attualmente vigente per ogni altro aspetto inerente il funzionamento dei citati organismi. La costituzione delle commissioni dovra' essere preceduta da apposita istanza di autorizzazione, corredata da relazione illustrativa dei compiti e degli obiettivi delle medesime, da rivolgere al Ministero vigilante e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, di concerto, ne autorizzeranno la costituzione. L'autorizzazione si intende acquisita decorsi sessanta giorni dall'ultima data di ricevimento della relativa istanza. Roma, 12 marzo 2007 Il presidente: Michellone |
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