Gazzetta n. 83 del 2007-04-10 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 febbraio 2007 |
Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 12; Vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed i relativi Protocolli addizionali; Considerata l'opportunita' di prevedere le modalita' organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 12 del 2006; Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Decreta:
Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'attivita' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, da ora in poi definita «legge». 2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita «Corte», di cui alla legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, da ora in poi definito «Dipartimento». 3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti definita «Rappresentanza», comunica tempestivamente all'Amministrazione interessata, se gia' non direttamente informata, nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, da ora in poi definita «Convenzione», a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione. 4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonche' alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresi', l'individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione. 5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, puo' favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equita' adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione. In tale attivita' puo' essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere e' sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza. | Art. 2. 1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorita' italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'art. 1, comma 1, e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispone altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dall'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte. 2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione delle attivita' svolte ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili. Roma, 1° febbraio 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa
Il Ministro della giustizia: Mastella
Il Ministro degli affari esteri: D'Alema
Il Ministro dell'interno: Amato
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: Lanzillotta
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 61 |
|
|