Gazzetta n. 83 del 2007-04-10
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Proibizione di immissione sul mercato adottata nei confronti di un tagliapiastrelle in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2005) n. 4808 def/2 del 13 ottobre 2006, con la quale e' stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», per il prodotto appresso indicato:
Tagliapiastrelle - marca KINZO 8E 303 - fabbricato e commercializzato dalla ditta KINZO B.V. - Postbus 735 - 6710 BS Ede - Paesi Bassi;
Tenuto conto che il suddetto prodotto e' risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:
non conforme ai punti 1.2.6 e 1.7.3 - in quanto:
Res 1.2.6 - «Avaria del circuito di alimentazione di energia» - assenza di mezzi per impedire l'avviamento intempestivo della macchina in seguito al ripristino dopo interruzione della corrente;
Res 1.7.3 - «Marcatura» - assenza di indicazione della massa della macchina.
Considerato che tali non conformita' comportino rischi significativi di infortuni per l'operatore;
Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinche' assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.