Gazzetta n. 82 del 2007-04-07
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3580).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 dell'8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Cirie»;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», cosi' come prorogato, fino al 31 gennaio 2007, dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006;
Vista la nota del 25 gennaio 2007 con la quale il sindaco di Cirie' - commissario delegato chiede la proroga dei poteri commissariali;
Vista la nota n. 3282 del 12 marzo 2007 della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche»;
Vista la nota del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 5 marzo 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;
Viste le note della regione Toscana del 6 febbraio e del 21 marzo 2007;
Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498 del 23 febbraio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari»;
Vista la nota del sindaco del comune di Castelsardo (Sassari) del 29 dicembre 2006;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 28 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma» cosi' come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3560 del 2007;
Vista la nota in data 8 marzo 2007 del presidente della regione Lazio con la quale si chiede di apportare alcune integrazioni alle sopra citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 2006 e n. 3560 del 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota in data 8 marzo 2007 del comune di Varese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007, concernente la proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18 marzo 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la qualita' della vita del 12 marzo 2007, con la quale il medesimo Ufficio ha chiesto l'introduzione di una disposizione finalizzata alla rapida acquisizione, da parte del Commissario delegato in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania, delle risorse necessarie alla prosecuzione degli interventi relativi al «Piano di gestione per la bonifica e la rinaturalizzazione dei siti inquinati del sito di interesse nazionale Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonche' l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica Indonesiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' nel territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova», cosi' come modificata ed integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006;
Vista la nota del 16 marzo 2007 del commissario delegato per l'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova ;
Vista la nota GAB/2007/3326/B09 del 20 marzo 2007 dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la nota del 22 marzo 2007 del Presidente della regione Liguria;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, e n. 3569 del 5 marzo 2007, art. 11, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato lo stato di emergenza in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;
Vista la nota del 2 marzo 2007 del Presidente della regione Emilia Romagna;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2; con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2055/FPC del 14 dicembre 1990, n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2256/FPC del 27 aprile 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001, n. 3250 dell'8 novembre 2002 e n. 3513 del 6 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agora' dei giovani italiani» che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agora' dei giovani italiani» che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;
Vista la nota del 26 marzo 2007 del presidente della regione Marche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
Visto in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 con la quale la regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo, e' autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera C.I.P.E. n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel comune di Cirie', le residue disponibilita' finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale intestata al sindaco di Cirie', commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 del 2005, sono trasferite al bilancio comunale in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
Art. 2.
1. L'ing. Mario Toti, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato commissario delegato in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3530 del 2006 citata in premessa, per gli interventi urgenti volti alla rimozione della situazione di pericolo concernente la diga di Beauregard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.
Art. 3.
1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3501/2006 citata in premessa, e' confermato nel predetto incarico per il completamento in regime ordinario, entro e non oltre il 31 luglio 2007, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005.
2. Alla data del 1° agosto 2007 il commissario delegato provvedera' alla chiusura della contabilita' speciale, trasferendo le eventuali risorse gia' impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvedera' alla relativa gestione, in conformita' alla destinazione gia' approvata dal Commissario.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico.
Art. 5.
Il sindaco di Castelsardo - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3498/2006 citata in premessa, e' confermato nel predetto incarico per l'attuazione ed il completamento, in regime ordinario, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Castelsardo.
Art. 6.
1. Il Presidente della regione Lazio - commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma e' autorizzato a trasferire su un'apposita contabilita' speciale intestata al medesimo commissario delegato, all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le risorse finanziarie da destinare al contesto emergenziale sopra citato.
2. Il commissario delegato, in ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alle ordinanze di protezione civile indicate in oggetto, e' autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, quattro contratti a tempo determinato con personale tecnico e amministrativo rinnovabili fino al termine dello stato d'emergenza, da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario.
Art. 7.
1. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' propedeutiche alla realizzazione del «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato previste dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, il comune di Varese e' autorizzato, anche in deroga all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, a stipulare sei contratti a tempo determinato con personale tecnico esclusi-vamente per la durata del grande evento.
2. Nell'ambito delle attivita' finalizzate alla realizzazione del predetto «grande evento», e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, puo' essere riconosciuta a quattro unita' di personale in servizio presso il comune di Varese una retribuzione aggiuntiva fino ad un massimo del 40% del trattamento economico in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle somme assegnate al comune di Varese e indicate nel piano delle opere approvato dal commissario delegato con decreto n. 2 del 27 febbraio 2007.
4. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 2007 le parole «delle aree» sono sostituite con le parole «degli immobili» e le parole «dei suoli» sono sostituite dalle parole «degli immobili».
5. All'elenco delle deroghe previste all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 2007, sono aggiunte le seguenti:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli: 11, 12, 49, 71, 72, 79, 88, 97, 98, 114, 115, 128, 242 e 253, commi 9, 20, 22, 33 e 34;
decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554 articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188, 200;
decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007 art. 1, comma 3 e art. 2, comma 1, lettera d);
legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;
decreto ministeriale n. 145/2000, articoli: 10, 21, 23.
6. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 e' soppresso.
7. Al personale della struttura prevista dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilita'.
Art. 8.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 citato in premessa, e' attribuita al presidente della regione Campania - commissario delegato l'ulteriore somma pari ad euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla delibera CIPE n. 1 del 22 marzo 2006.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al presidente della regione Campania - commissario delegato.
3. Il presidente della regione Campania - commis-sario delegato provvede a trasmettere bimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle iniziative di cui al comma 1.
Art. 9.
1. Al fine di fronteggiare adeguatamente i contesti emergenziali in materia socio economico ambientale in premessa citati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a conferire un incarico di consulenza su base fiduciaria ad un medico specializzato in materie infettivologiche, esperto di patologie infettive emergenti e nelle loro implicazioni sulla sanita' pubblica, anche in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinandone il relativo compenso.
2. Al personale militare di qualsiasi grado in servizio presso l'Ufficio IX - Attivita' aeronautiche, presso il Servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica dell'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e presso il Servizio rischio ambientale dell'Ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici del Dipartimento della protezione civile e' riconosciuta, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, un'indennita' operativa mensile il cui importo e' definito sulla base della misura giornaliera del compenso di alta valenza operativa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Per coloro ai quali sia attribuita la posizione dirigenziale, tale indennita' non potra' superare la differenza di trattamento economico tra posizioni di fascia minima e massima.
3. In relazione alle situazioni di criticita' internazionali in atto e citate in premessa, ed alle conseguenti iniziative finalizzate a garantire il soccorso alle popolazioni interessate, ai sensi di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992, e' autorizzato a stipulare un apposita convenzione, non onerosa, con un istituto di credito specializzato in attivita' di finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro per l'apertura di un conto corrente bancario destinato alla raccolta ed alla gestione di fondi privati destinati alla realizzazione degli interventi avviati dal Dipartimento medesimo.
4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto nel territorio delle Isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli e citate in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in atto nell'isola di Stromboli, e' autorizzato a stipulare tre contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 10.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, cosi' come integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2 sesto alinea, dopo le parole «caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di ripristino e riqualificazione ambientale»;
alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole «ivi comprese quelle connesse allo sviluppo sostenibile e socio economico dell'area»;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, il commissario delegato, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 2, comma 4, puo' utilizzare le volumetrie residue disponibili presso la discarica «Molinetto» sita nel comune di Cogoleto, in conformita' al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo rilasciato dall'amministrazione provinciale di Genova n. 6273 del 23 novembre 2006. Tali volumetrie sono asservite alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza e bonifica.»;
alla fine del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di mancata esecuzione da parte della Immobiliare Val Lerone S.p.a. della realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della societa' sopra citata, il commissario delegato e' autorizzato, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a corrispondere le competenze maturate e non corrisposte nonche', salvaguardando l'anzianita' ed i livelli retributivi acquisiti, a procedere all'assunzione del medesimo personale limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza per l'effettuazione in via sostituiva delle attivita' di competenza della predetta societa'. Il commissario delegato assicura il trasferimento del predetto personale alle dipendenze dei soggetti cui verra' affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino e riqualificazione ambientale».
2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, cosi' come integrata dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, dopo le parole «18 settembre 2001, n. 468» e' aggiunto il seguente alinea «quanto a euro 10.000.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare U.P.B. 1.2.1.3. capitolo 7082 - competenza anno finanziario 2006».
Art. 11.
1. In relazione alle esigenze connesse alla gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ed alle attivita' di competenza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il commissario delegato e' autorizzato a conferire, a decorrere dal 26 marzo 2007, due incarichi su base fiduciaria a qualificati esperti del settore, ai quali e' riconosciuto, in deroga alla normativa vigente, oltre al compenso previsto per l'attivita' svolta - determinato in relazione anche agli emolumenti percepiti nell'ultimo impiego assolto - il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede di servizio dal luogo di residenza, per il soggiorno e per il vitto nella medesima sede di servizio.
2. Al sub-commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3571 del 13 marzo 2007 e' riconosciuto il medesimo rimborso spese corrisposto agli esperti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.
Art. 12.
1. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa la gestione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, nelle more dell'assegnazione di specifiche risorse da destinare al superamento dell'emergenza con carattere di straordinarieta' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire, anche a titolo di anticipazione, alla gestione commissariale dei rifiuti in Campania l'importo di 20 milioni di euro, stanziato dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate dal commissario delegato, in deroga alla specifica destinazione legislativa, per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania provvedera' a ripristinare l'originaria destinazione delle risorse di cui trattasi non appena le risultanze della gestione commissariale lo consentiranno.
3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° aprile 2007 l'importo della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo e' ridotto del 15% per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2006 hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata pari ad almeno il 35%.».
4. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 e' sostituito dal seguente: «Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, cosi' come convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, la struttura commissariale viene articolata nelle seguenti quattro aree funzionali: area amministrativo-contabile, area tecnico-impiantistica, area tecnico-operativa ed area per la raccolta differenziata.».
5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2007 e' autorizzato, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo di euro 55.500.000,00 per le attivita' di implementazione della raccolta differenziata, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtu' dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2948/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2-ter. La copertura degli oneri di cui al comma precedente e' assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° febbraio 2007, l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2006, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.».
Art. 13.
1. Limitatamente all'intervento finalizzato alla messa in sicurezza del porto canale del comune di Cesenatico previsto ed identificato con codice FC003 nella quarta fase del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza nel territorio della regione Emilia Romagna in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6 della predetta ordinanza, e' autorizzata la deroga all'art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'art. 9, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 22 del 2000.
Art. 14.
1. Nell'ambito della gestione amministrativo-contabile relativa alle iniziative conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Sicilia orientale il 13 e 16 dicembre 1990, demandata ai prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, ed al fine di consentire la rapida soluzione delle controversie in atto, ciascuno dei medesimi prefetti e' autorizzato a concludere atti di natura transattiva nel limite massimo di spesa di euro 1.000.000,00, definendo forme di collaborazione con la competente avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio dei pareri di competenza.
Art. 15.
1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007 le parole «1 milione di euro» sono sostituite dalle parole «3 milioni di euro».
Art. 16.
1. Il termine previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006, cosi' come prorogato dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2007, e' ulteriormente differito di sessanta giorni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2007
Il Presidente: Prodi