Gazzetta n. 82 del 2007-04-07
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 29 marzo 2007, n. 2
Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione Italiana Editori
All'UNIGEC-CONFAPI
All'Unione Stampa Periodica Italiana
Alla Federazione Italiana Editori
Giornali
Alla Federazione Nazionale Stampa
Italiana
All'Associazione Nazionale Editoria
Periodica Specializzata
Al Sindacato Nazionale Scrittori
Al Sindacato Libero Scrittori
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Gabinetto dell'on. Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dell'universita' e della
ricerca
I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.
Si informa che, a seguito di quanto disposto all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'allegata tabella 3, il fondo istituito per la concessione dei predetti contributi e' confluito in un «Fondo unico per trasferimenti correnti alle imprese» e l'importo corrispondente e' stato ridotto, anche per l'esercizio finanziario 2007, ad Euro 1.273.290,00.
Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2007, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2007.
Detta domanda dovra' essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'all. B.
Al riguardo si ribadisce la necessita' dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Registro nazionale della stampa e' stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).
Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.
Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, potra' essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.
Si informa che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si invitano le associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la piu' larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.
Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale
per i beni librari e gli istituti culturali
Scala
Allegato A

----> Vedere a pag. 19 <----
Allegato B

----> Vedere da pag. 20 a pag. 23 <----