Gazzetta n. 81 del 2007-04-06 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 marzo 2007 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Lagorai», in comune di Roncegno, ai fini dell'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Vista la domanda in data 24 ottobre 2005 con la quale la soci Cinquevalli s.r.l., con sede in Trento, via Brennero n. 322, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lagorai» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria denominata «Le Pozze» sita nel comune di Roncegno (Trento) per l'imbottigliamento e per uso termale; Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 31 maggio 2006; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale; Visti il decreto interministeriale salute-attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 1° marzo 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Lagorai» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Le Pozze» sita nel comune di Roncegno (Trento). | Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, ri. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; puo' favorire l'eliminazione urinaria di acido urico». | Art. 3. L'acqua minerale «Lagorai» puo' essere utilizzata per la bibita in situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la diuresi e l'eliminazione urinaria di acido urico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Roma, 22 marzo 2007 Il direttore generale: Fratello |
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