Gazzetta n. 81 del 2007-04-06
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 gennaio 2007
Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, che prevede lo scioglimento, per atto dell'autorita', delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, relativo alle norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n. 03A09327 nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, con il quale e' stato rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' delle societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n. 03A09326 nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, con il quale e' stato determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative;
Ritenuto necessario adeguare il limite di cui al citato decreto ministeriale 17 luglio 2003, in considerazione della recente evoluzione legislativa in materia fallimentare, nonche' in relazione ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa e di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento per atto d'autorita' delle societa' cooperative e dei loro consorzi, disposte ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00.
Art. 2.
E' fatta salva la possibilita' per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Art. 3.
Sono revocate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 17 luglio 2003 citati in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2007
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 131