Gazzetta n. 80 del 2007-04-05
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8
Testo del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41, recante: «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte (( "in assenza di pubblico" )). Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica (( o giuridica )) titoli di accesso in numero superiore a (( quattro. )) In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 (( del presente articolo, )) si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. (( 3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo, come modificato dalla presente
legge, dell'art. 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2003, n. 88 recante: «Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive»:
«Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti
sportivi di capienza superiore alle 7.500 unita' in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio
sono numerati.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve
avvenire attraverso varchi dotati di metal detector,
finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e
presidiati da personale appositamente incaricato, ed e'
subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del
titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite
apparecchiature.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
di strumenti che consentano la registrazione televisiva
delle aree riservate al pubblico sia all'interno
dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori
delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano
invadere il campo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
attuate dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui
al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1
possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le societa' utilizzatrici degli
impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini
dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo
provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della
relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove
necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli
effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro
le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento
espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si
intende ad ogni effetto accolta.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali», da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si
applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.
7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di
competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente
od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la
squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi
ove tali competizioni si disputano, riservati ai
sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero
superiore a quattro. In caso di violazioni delle
disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni
previste dal comma 5 dell'art. 1-quinquies.».
- L'art. 1-octies del citato decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2003, n. 88 cosi' dispone:
«Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore
attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di
prevenzione e contrasto della violenza in occasione di
manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno
e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di
violenza e intolleranza commessi in occasione di
manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli
impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle
manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di
rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per
la sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la
prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in
ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni,
rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori,
enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate
dalle societa' sportive per garantire il regolare
svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica
incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei
fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di
manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
stabilite le linee operative e le attivita' strumentali
all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche'
l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la
composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la
partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano,
delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive
Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere
invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di
specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e
privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al
contrasto della violenza in occasione di manifestazioni
sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi
spese.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401 recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate anche con sentenza
non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno
dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1
e 2, e all'art. 6-ter della presente legge, ovvero per aver
preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che
nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o
indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto
di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui
al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,
specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il
divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi',
disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi
oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata
alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da
porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a
causa delle manifestazioni stesse. Il divieto di cui al
presente comma puo' essere, altresi', disposto nei
confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta
avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione
attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la
sicurezza pubblica in occasione o a causa delle
manifestazioni stesse.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
potesta' genitoriale.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di
comparire personalmente una o piu' volte negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque
applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui
al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena
accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a), del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente
esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile
durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.».
- L'art. 1-quinquies del citato decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 reca:
«Art. 1-quinquies. - 1. La violazione delle
disposizioni di cui all'art. 1-quater, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a
10.329 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art.
1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'art.
1-quater, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-quater sono altresi' revocate
le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che
comunque non possono essere utilizzati per ospitare
incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana
gioco calcio
5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti
sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-quater in numero
superiore a quello stabilito per l'impianto o per un
settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un
numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui
dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di
smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al
comma 1 dell'art. 1-quater non accessibili al pubblico e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 516 euro.
7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un
impianto sportivo di cui al comma 1 dell'art. 1-quater
privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
8. Le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del
luogo in cui insiste l'impianto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione
delle disposizioni di cui all'art. 1-quater, comma 3, che
si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.».



Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge
13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: (( «all'articolo 6-bis, )) commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»; (( a-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale.»; ))

b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore (( a un anno e superiore a cinque anni»; ))
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: (( «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»; ))
d) il primo periodo del comma 7 (( e' sostituito dai seguenti: ))
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo (( da due a otto anni, )) e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. (( Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.». ))
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o (( operativa, )) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».



Riferimenti normativi:
- Per l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6-quater della citata
legge 13 dicembre 1989, n. 401 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli
addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei
fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale
nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei
titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e
di quelli incaricati di assicurare il rispetto del
regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono
manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in
relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse
pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che
abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone
prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della
provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale
o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 20.000 a 100.000 euro.».



Art. 2-bis.
Divieto di striscioni e cartelli incitanti
alla violenza o recanti ingiurie o minacce (( «1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. ))



Riferimenti normativi:
- L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 1993, n. 205 recante «Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa» dispone:
«Art. 2 (Disposizioni di prevenzione). - 1. Chiunque,
in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od
ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' punito
con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa
da lire duecentomila a lire cinquecentomila».



Art. 2-ter.
Norme sul personale addetto agli impianti sportivi (( «1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente emanato.
2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla societa'.». ))
Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge
13 dicembre 1989, n. 401
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, (( nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, )) lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. )) La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.». (( «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.». ))
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, (( nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, )) e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (( e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis della citata
legge 13 dicembre 1989, n. 401 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso,
scavalcamento ed invasione di campo in occasione di
manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi,
nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione
che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un
concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o
di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale
imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque,
atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un
ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto
deriva un danno alle persone.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione
dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni
medesime, invade il terreno di gioco, e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a
5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a
quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante
dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva
della competizione calcistica.».



Art. 3-bis.
Aggravante del reato di danneggiamento (( 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente:
«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo, come modificato dalla presente
legge, dell'art. 635 del codice penale:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, o su altre delle cose
indicate nel n. 7 dell'art. 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento.
5-bis. Sopra attrezzature ed impianti sportivi al
fine di impedire o interrompere lo svolgimento di
manifestazioni sportive.».



Art. 4. Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, (( della presente legge, )) anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,». (( 2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». ))
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».



Riferimenti normativi:
- L'art. 8, della citata legge 13 dicembre 1989, n.
401, come modificato dalla presenta legge, dispone:
«Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni sportive). - 1. Nei casi di
arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei
commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di
remissione in liberta' conseguenti a convalida di fermo e
arresto o di concessione della sospensione condizionale
della pena a seguito di giudizio direttissimo possono
contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con
violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, l'arresto e' altresi'
consentito nel caso di reati di cui all'art. 6-bis,
comma 1, all'art. 6-ter ed all'art. 6, commi 1 e 6, della
presente legge anche nel caso di divieto non accompagnato
dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo art. 6.
L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione
del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e'
possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni
di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque
in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerge
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal
fatto .
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno
dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice
di procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del citato
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter
e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno
efficacia fino al 30 giugno 2010.».
- Si riporta l'art. 8-bis, comma 1, della citata legge
13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente
legge:
«Art 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i
reati indicati nell'art. 6, comma 6, nell'art. 6-bis,
commi 1 e 2, nell'art. 6-ter e nell'art. 8, comma 1, si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.».



Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione
del regolamento d'uso degli impianti (( 01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro». ))
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.1-septies, comma 2, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come
modificato dalla presente legge:
«2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art.
1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione
del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene,
quando la violazione dello stesso regolamento comporta
l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla
base di documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione puo' essere
aumentata fino alla meta' del massimo qualora il
contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima
violazione, commessa nella stagione sportiva in corso,
anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso
impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo
precedente, al contravventore possono essere applicati il
divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore a due anni.».



Art. 6.
Misure di prevenzione
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza (( di cui all'articolo 6 della presente legge. ))
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».



Riferimenti normativi:
- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, reca: «Interventi
nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive».
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, reca: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, in Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138, reca: «Disposizioni contro
la mafia».
- L'art. 2-ter della citata legge 31 maggio 1965, n.
575, dispone:
«Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il
tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori
indagini oltre quelle gia' compiute a norma
dell'articolo precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche
d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica,
del questore o degli organi incaricati di svolgere
ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di
particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente
del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non
e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei
quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere
emanato anche successivamente, entro un anno dalla data
dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato
di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai
fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto
dal comma 5 dell'art. 2-bis si tiene conto delle cause di
sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e'
respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
ad intervenire nel procedimento e possono, anche con
l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal
tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro
deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
ai fini della decisione sulla confisca.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della
Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le
condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di
prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di
prevenzione, con le forme previste per il relativo
procedimento e rispettando le disposizioni di cui al
precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di
prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere
proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della Repubblica o del questore competente per il luogo di
ultima dimora dell'interessato, ai soli fini
dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente
articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro
in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono
sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede
penale.».



Art. 7. Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico
ufficiale nonche' in materia di violenza e resistenza a pubblico
ufficiale (( 1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.». ))

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 339 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite
nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o
la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o
da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo
simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante
da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della
reclusione da cinque a quindici anni e, nel caso preveduto
dal capoverso dell'art. 336, della reclusione da due a otto
anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone.».



Art. 8. Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401
1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, (( salvo quanto previsto dal comma 4. ))
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. (( 4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato. ))
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi:
- Per l'art. 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n.
401 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 6.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, in Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, reca: «Modifiche al
sistema penale».



Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici
di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (( da 40.000 a 200.000 euro. )) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (( 3-bis. Le societa' organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime societa' hanno cura altresi' di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio. ))



Riferimenti normativi:
- Per l'art. 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n.
401, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 8.



Art. 10.
Adeguamento degli impianti
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, )) le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, (( o convoca )) entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».



Riferimenti normativi:
- Per l'art. 1-quater del citato decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla
presente legge si vedano i riferimento normativi all'art.
1.
- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», in
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, dispone:
«Art 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».



Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 11-bis.
Iniziative per promuovere i valori dello sport (( 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle universita' e nei luoghi ove si svolge attivita' sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le societa' sportive, manifestazioni e attivita' finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 2.
2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarieta' sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalita' di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Per la citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si
vedano i riferimento normativi all'art. 1.



Art. 11-ter.
Rilascio di biglietti gratuiti per i minori (( 1. Le societa' organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. ))



Riferimenti normativi:
- Per l'art. 1-quater, comma 7-bis, del citato
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come
modificato, dalla presente legge si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.



Art. 11-quater.
Estensione delle misure strutturali
ed organizzative agli impianti minori (( 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle 10.000 unita» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unita».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008. ))




Riferimenti normativi:
- Per l'art. 1-quater del citato decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla
presente legge si vedano i riferimenti normativi all'art.
1.



Art. 11-quinquies.
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (( 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;
b) la rubrica dell'articolo 34 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo». ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante: «Testo unico della radiotelevisione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208.
- Si riportano gli articoli 34 e 35, come modificati
dalla presente legge, del citato decreto legislativo n.
177/2005:
«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori e dei valori
dello sport). - 1. Fermo il rispetto delle norme
comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli
articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), e' vietata la
trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla
osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico
oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non
possono essere trasmessi, ne' integralmente, ne'
parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti,
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b),
sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29 novembre 2002, e successive
modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o
l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresi' tenuti a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a
tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione
dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra
forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi
pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per
le pari opportunita'.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso
corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di
trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori,
utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi
mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con
particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni
di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche
misure, individuate con codice di autoregolamentazione
recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le
attivita' sportive e con il Ministro della giustizia,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'art. 6 devono comprendere anche
opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori,
nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il
tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi e' determinato dall'Autorita'.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica
dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le
proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art.
34, nonche' all'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1
dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori,
dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte
dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'art. 34, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei
diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge
23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di
tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».



Art. 11-sexies. Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il
consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (( 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 1, comma 1297, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)» in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2006, n. 299, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1297. Al fine di contenere i costi di
funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di
adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il
credito sportivo alle disposizioni contenute nell'art. 1,
comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto
e' composto da un membro designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un
membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e da un membro designato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, tra i quali e' scelto il Presidente,
nonche' da un membro designato in rappresentanza delle
regioni e delle autonomie locali, da un membro designato
dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da un membro
designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.) e da tre membri designati dai
restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.
Il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le
relative competenze sono attribuite al consiglio di
amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto e'
composto da un numero di membri effettivi non superiore a
tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio
di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto
per il credito sportivo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di
entrata in vigore della presente legge gli organi
dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere
adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I
compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto
sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2007.».



Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.