Gazzetta n. 80 del 2007-04-05
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2007
Ripartizione e destinazione delle risorse per la realizzazione di campagne sul TFR, autorizzate dall'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 765, che autorizza la spesa di 17 milioni di euro da destinare alla realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione della volonta' dei lavoratori di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo inoltre che alla ripartizione delle predette somme si provveda mediante adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione dello stanziamento
1. Le risorse di Euro 17 milioni, autorizzate dall'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ripartite come segue:
a) la somma di 8 milioni e 500.000 euro e' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per la realizzazione delle campagne informative indicate nelle premesse, nonche' delle attivita' di comunicazione istituzionale ad esse connesse o attinenti;
b) la somma di 8 milioni e 500.000 euro e' attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione della volonta' dei lavoratori di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Art. 2.
Destinazione delle risorse di cui all'art. 1, lettera a)
1. La somma di cui all'art. 1, lettera a), e' destinata:
per un importo non superiore a 700.000,00 euro, ad attivita' di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle campagne informative, anche mediante la costituzione di un nucleo tecnico, nonche' mediante sondaggi, ricerche ed analisi;
per un importo non superiore a 800.000,00 euro, alla stipula di convenzioni al fine di assicurare in ogni caso lo svolgimento tempestivo di attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di cui al presente decreto, fornendo immediato supporto orientativo ai lavoratori;
per un importo non superiore a un milione di euro, alla progettazione e alla produzione delle campagne informative, ivi compreso il supporto per la pianificazione e la distribuzione sui mezzi di comunicazione;
per un importo non superiore a sei milioni di euro, all'acquisto degli spazi sui mezzi di comunicazione.
2. Della pianificazione dell'acquisto degli spazi sui mezzi di comunicazione e' data informazione preventiva all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 3.
Destinazione delle risorse di cui all'art. 1, lettera b)
1. Le risorse di cui all'art. 1, lettera b), sono destinate secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le attivita' previste dall'art. 1, comma 765, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, svolte:
a) dagli enti che svolgono istituzionalmente funzioni relative alla materia della previdenza complementare;
b) dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale o gli organismi dalle stesse delegate;
c) dal medesimo Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di supportare la campagna informativa e specifiche iniziative di comunicazione editoriali, televisive e radiofoniche, attraverso il proprio centro di contatto.
2. Il rapporto di collaborazione con gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e' regolato da apposite convenzioni che stabiliscono anche modalita' di monitoraggio e verifica delle attivita'.
3. Una quota delle risorse di cui all'art. 1, lettera b), non superiore al 3 per cento, e' riservata alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzazione di personale ed esperti, anche con contratto a tempo determinato, per supportare le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di fronteggiare gli impegni straordinari derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, come definite dal presente decreto.
4. Le risorse di cui all'art. 1, lettera b), sono assegnate al Centro di responsabilita' amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente competenza in materia di comunicazione.
Art. 4.
Disposizioni finali
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 353