Gazzetta n. 80 del 2007-04-05
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2007, n. 42
Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti in particolare gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che prevedono che il Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata;
Visto l'Atto di intesa di cui all'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, recante organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di adottare un regolamento di attuazione della disciplina del potere del Ministro della salute di nomina del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita' di selezione, incarico e revoca
dei direttori scientifici degli IRCCS
1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. A tale fine e' tempestivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande.
3. Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna.
4. La Commissione e' costituita con provvedimento del Ministro della salute ed e' composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunita' scientifica, anche di nazionalita' straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione e' nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunita' scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. L'incarico di cui al comma 1 e' revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata ed il Consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ovvero il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per le fondazioni - IRCCS, in caso di:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) responsabilita' grave o reiterata;
c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale.
6. La revoca e' adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi-cazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro della salute
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Nicolais, Ministro per le riforme e
l'innovazione nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca il seguente
testo:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organiz-zazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), recano:
"Art. 3 (Statuti delle Fondazioni). - 1. Ai fini di cui
all'art. 2, la regione interessata inoltra l'istanza di
trasformazione da Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico - IRCCS in "Fondazione IRCCS" al Ministero
della salute, unitamente ad una proposta di testo
statutario. Il Ministro della salute, d'intesa con il
presidente della regione interessata, approva il testo
definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle
Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con
le disposizioni del presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice
civile.
2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il
consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS sia
composto da non piu' di sette consiglieri, dei quali tre
designati dal Ministro della salute, tre dal presidente
della regione e uno dal comune in cui insiste la sede
prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se si tratta
di comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla
Conferenza dei sindaci, qualora il comune abbia dimensione
demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti
rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti
partecipanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, il numero dei
consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire
l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e
di uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti
aventi sedi in piu' regioni, uno dei consiglieri di nomina
regionale e' designato congiuntamente, a norma di statuto,
dai presidenti delle regioni in cui insiste almeno una sede
dell'Istituto.
3. Il presidente della Fondazione IRCCS e' scelto dal
consiglio di amministrazione tra i componenti nominati dal
Ministro della salute e dal Presidente della regione
competente.
4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le
funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di
amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad
un direttore generale, nominato dal consiglio di
amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle
funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore
scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il
presidente della regione. Lo statuto deve prevedere
maggioranze qualificate per l'assunzione delle
determinazioni piu' rilevanti per la vita e l'attivita'
dell'ente.
5. In caso di inerzia da parte del consiglio di
amministrazione, il Ministro della salute, d'intesa con il
presidente della regione interessata, nomina un commissario
ad acta, che provvede all'adozione dello statuto nei
sessanta giorni successivi alla nomina.
6. I Commissari straordinari in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano
all'insediamento dei primi consigli di amministrazione.".
"Art. 5 (Istituti non trasformati). - 1. Con atto di
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni",
sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di
gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni,
nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
indirizzo e controllo da quelle di gestione e di
attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche
esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla
partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore
scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della regione
interessata.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, concerne il "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, e' riportato nelle "Note alle
premesse".
- L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n.
248, e' il seguente:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18. comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifi-cazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione, di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provve-dimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
- L'art. 2 dell'Atto di intesa 1° luglio 2004 (Atto di
intesa recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
non trasformati in fondazioni", di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2004,
n. 173, reca il seguente testo:
"Art. 2 (Funzioni di indirizzo). - La funzione di
indirizzo e controllo e' affidata in ogni istituto ad un
consiglio di indirizzo e verifica composto da cinque
membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e
due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni
di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito
il presidente della regione. I componenti devono essere
scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilita' e
durano in carica cinque anni.
Il consiglio determina le linee strategiche e di
indirizzo dell'attivita' dell'Istituto su base annuale e
pluriennale, assicurando il raggiun-gimento degli obiettivi
di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse
assegnate dallo Stato e dalle regioni. Il consiglio inoltre
esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti
del direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni
di alienazione del patrimonio, le modifiche al regolamento
di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio
preventivo e del bilancio di esercizio ed i provvedimenti
in materia di costituzione o partecipazione a societa',
consorzi, altri enti ed associazioni.
Il consiglio verifica la corrispondenza delle attivita'
svolte e dei risultati raggiunti dall'istituto rispetto
agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di
risultato negativo, il consiglio riferisce al presidente
della regione ed al Ministro della salute per il tramite
del comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le
misure da adottare. Al consiglio partecipano, senza diritto
di voto, il direttore generale ed il direttore scientifico
di cui all'art. 3 nonche' i sindaci di cui all'art. 4.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, e' riportato nelle "note alle
premesse".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- L'art. 2230 del codice civile reca il seguente testo:
"Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il
contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera
intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto
compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle
disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".