Gazzetta n. 79 del 2007-04-04
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 marzo 2007
Modalita' di trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
del Ministero dell'universita' e della ricerca
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica.
1.1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette all'Amministrazione finanziaria i dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo le disposizioni del presente provvedimento.
1.2. La trasmissione dei dati di cui al punto 1.1 e' effettuata esclusivamente per via telematica, mediante collegamenti diretti tra i sistemi informativi delle predette amministrazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.
2. Modalita' e termini di trasmissione.
2.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1.1 e' effettuata entro il mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione e di revoca alla fruizione dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica emessi dal Ministero dell'universita' e della ricerca nell'anno solare precedente. In sede di prima applicazione, i medesimi dati relativi ai provvedimenti emessi negli anni 2003, 2004 e 2005 sono trasmessi entro il mese di aprile 2007.
2.2. Le trasmissioni di cui al punto 2.1 sono effettuate al Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria per via telematica, tramite il servizio Entratel, secondo il tracciato record previsto dall'allegato al presente provvedimento.
3. Sicurezza dei dati.
3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati e' garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
3.2. Il trattamento dei dati in argomento, archiviati in apposita banca dati protetta, e' garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati al trattamento e di conservazione delle copie di sicurezza.
4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ricevute.
5.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni. In tale ricevuta sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
5.4. Le ricevute non sono rilasciate e le trasmissioni si considerano non effettuate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
d) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
5.5. Nei casi in cui il file e' scartato ovvero la procedura per il controllo di qualita' dello stesso determina un risultato negativo, gli esiti sono comunicati per via telematica alla struttura del Ministero dell'universita' e della ricerca che ha effettuato la trasmissione del file, che e' tenuta a riproporre la trasmissione entro trenta giorni dal termine di cui al punto 2.1. Motivazioni.
L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la concessione di incentivi fiscali per la ricerca scientifica nella forma del credito d'imposta.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 22 luglio 1998, n. 275, e' stato adottato il «Regolamento recante disciplina delle modalita' di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
L'art. 5, comma 4, secondo periodo, del citato regolamento dispone, in particolare, che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette al Sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta, con l'indicazione degli estremi identificativi e degli importi concessi, «secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni».
Al riguardo e' stato emanato il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000, recante «Modalita' tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
L'art. 2 del predetto decreto prevede che le comunicazioni dei suddetti dati possono essere effettuate «tramite collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi del Ministero delle finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e che le relative modalita' tecniche «possono essere definite con apposito provvedimento emanato d'intesa» tra le medesime amministrazioni.
Pertanto, il presente provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca, stabilisce, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto interministeriale del 15 settembre 2000, che la trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica avvenga esclusivamente mediante collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi delle amministrazioni interessate, secondo le modalita' e i termini dallo stesso previsti.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000: disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti (art. 7);
legge 27 dicembre 1997, n. 449: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 5);
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 22 luglio 1998, n. 275: regolamento recante disciplina delle modalita' di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 5);
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000: modalita' tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 2);
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2007
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Romano
Il direttore generale
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
del Ministero dell'universita' e della ricerca Riscuoli
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 24-25-26 <----