Gazzetta n. 78 del 2007-04-03 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 marzo 2007 |
Revisione delle modalita' di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea; Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva n. 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003 (di seguito: la legge n. 83/2003), recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici, ed in particolare: l'art. 1 che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2004; l'art. 2, comma 2, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 2004 (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle societa' Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a., Enel Green Power S.p.a., Endesa Italia S.p.a., Edipower S.p.a. e Tirreno Power S.p.a.; Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilita' con il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 giugno 2005, recante modalita' di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, con cui, in particolare, e' previsto il riconoscimento degli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2006 sugli importi non liquidati degli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, in base al tasso euribor a tre mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato di 25 punti base in ragione d'anno, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonche' l'applicazione dello stesso tasso di interesse alle partite economiche dell'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, ivi inclusi gli eventuali interessi successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, che definisce la copertura dell'importo destinata al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico mediante una componente tariffaria, componente A6, che alimenta il «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione», istituito presso la Cassa Conguaglio; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica 12 luglio 2005, n. 144/05, che ha fornito disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per l'attuazione del decreto 23 giugno 2005, relativamente ai pagamenti fino al secondo trimestre 2006; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 28 giugno 2006, n. 132/06, recante l'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica, disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e modificazioni dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'art. 3 che impartisce disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per le ulteriori erogazioni delle partite economiche riferite ai costi non recuperabili del settore elettrico e introduce strumenti di flessibilita' nella gestione dei conti a copertura degli oneri di sistema elettrico, con la possibilita' di ricorrere ad anticipazioni temporanee anche dai conti del settore gas, al fine di minimizzare la maturazione degli interessi per tardato pagamento; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 27 settembre 2006, n. 207/06, recante l'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica e, in particolare, l'art. 3 che detta disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai fini del rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004; Viste le lettere del Ministero dello sviluppo economico del 7 luglio 2006 alle societa' ENEL S.p.a., prot. 11928, Endesa Italia S.p.a., prot. 0011929, e Tirreno Power S.p.a., prot. 11930, soggetti destinatari delle erogazioni in parola, con le quali alle societa' stesse e' stata prospettata la possibilita' di ridurre il riconoscimento degli interessi sui costi non recuperabili afferenti al settore elettrico, in considerazione del nuovo quadro regolatorio introdotto dalle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 132/06 e n. 207/06, e tenuto conto dell'esigenza di non accrescere gli oneri di sistemi che gravano sulle tariffe elettriche; Visti i riscontri forniti dalle societa' interpellate, con cui e' stata comunicata la disponibilita' di rivedere il sistema di riconoscimento degli interessi, confermata con lettere del 7 agosto 2006 e del 13 settembre 2006; Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 17 novembre 2006, n. 255/06, con riferimento alle modifiche concernenti le modalita' di rimborso delle partite economiche relative ai costi non recuperabili del settore elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, convertito con la legge n. 83/2003; Considerata l'esigenza di contenere gli oneri di sistema che gravano sulle tariffe dell'energia elettrica, anche a fronte dei costi elevati delle materie prime energetiche; Ritenuta l'opportunita' di ridurre, per tali esigenze, gli interessi da riconoscere per ritardato pagamento sugli importi non ancora liquidati dei costi non recuperabili del settore elettrico, ponendo il tasso di interesse pari al tasso euribor a tre mesi; Decreta: Art. 1. Disposizioni sulle modalita' di rimborso dei costi non recuperabili 1. Il tasso di interesse di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 giugno 2005, e' posto pari al tasso euribor a tre mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente. 2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 7 marzo 2007 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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