Gazzetta n. 78 del 2007-04-03
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 marzo 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei giornalisti e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, nata il 26 agosto 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Brasile di «Jornalista Profissional», come attestato dal «Sindacato dos Jornalistas Profissionais do Districo Federal» di Brasilia - cui la richiedente risulta iscritta dal 14 febbraio 1984 con matricola n. 1325 - ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio della omonima professione in Italia;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale «Bacharel em Comunicacao» presso «Universidade de Brasilia» in data 24 luglio 1981;
Preso atto che, secondo quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Brasilia in data 28 giugno 2006, risulta che, in base alla normativa brasiliana in materia, la sig.ra Fiuza dos Santos e' in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio della professione di giornalista in Brasile;
Preso atto che la richiedente ha prodotto attestazioni di collaborazione professionale e copia di pubblicazioni;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 13 dicembre 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, nata il 26 agosto 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio dell'omonima professione in Italia.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) legislazione della stampa (prova scritta); 2) deontologia professionale (prova orale).
Art. 3.
La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 marzo 2007
Il direttore generale: Papa
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.