Gazzetta n. 77 del 2007-04-02
UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
DECRETO RETTORALE 16 marzo 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1998) e con decreto del rettore dell'8 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma del 1° marzo 2007;
Vista la nota con il nulla-osta del Ministero dell'universita' e della ricerca (Prot. 886 del 15 marzo 2007);
Decreta di modificare lo statuto vigente come segue:
L'art. 1, comma 1 e' sostituito come segue:
«L'Universita' Campus Bio-Medico di Roma (CBM) e' disciplinata dal presente Statuto approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, e successive modificazioni e integrazioni»;
L'art. 9, comma 1, lettere c) e d) vengono sostituite rispettivamente come segue:
«c) da quattro a sei rappresentanti dell'Associazione Campus Bio-Medico;
d) da quattro a sei rappresentanti della CBM S.p.A.».
L'art. 9, comma 4 e' sostituito come segue:
«Il Consiglio di amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore alla meta' dei membri in carica; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente».
All'art. 9, dopo il comma 4, si inserisce il comma 5 con il testo che segue:
«Le riunioni si potranno svolgere anche per audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonche' di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove e' stato convocato».
Pertanto, il precedente punto 5) diventa il punto 6).
All'art. 10, comma 2, lettera c) le parole «su proposta della C.B.M. S.p.A.» sono sostituite con le seguenti:
«su proposta dell'Associazione Campus Bio-Medico».
All'art. 10, comma 2, lettera e) viene eliminata la frase «da sottoporre alla ratifica dell'assemblea della CBM S.p.A».
All'art. 10, comma 2, lettera g) le parole «su proposta dell'Associazione Campus Bio-Medico» sono sostituite con le seguenti:
«su proposta della CBM S.p.A».
All'art. 10, comma 2, dopo la lettera g) si aggiunge, il seguente testo alla lettera h): «h) puo' nominare su proposta del presidente e, se nominato, del consigliere delegato, un segretario generale, specificandone compiti ed attribuzioni;».
Pertanto la precedente lettera h) diventa lettera i) con la conseguente variazione delle lettere successive, nel rispetto dell'ordine alfabetico.
L'art. 11, comma 1 e' sostituito come segue:
«Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un comitato esecutivo formato al massimo da sette membri, composto dal presidente, dal consigliere delegato se nominato, e da altri consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere a), c), d) e g) del punto 1 dell'art. 9».
L'art. 13, comma 3, e' sostituito come segue:
«Il rettore puo' proporre al consiglio di amministrazione la nomina, tra i professori di prima fascia dell'Universita', di uno o piu' pro-rettori; il pro-rettore anziano e' chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di consigliere».
L'art. 13-bis, comma 2 e' sostituito come segue:
«Il direttore amministrativo o altro dirigente amministrativo a cio' delegato, esercita le funzioni di segretario della seduta».
All'art. 14, lett. B), comma 2, lettera c) dopo la parola «laurea», si eliminano le parole «e i corsi di diploma».
L'art. 15, comma 2, e' sostituito come segue:
«Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'amministrazione; e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione, ne sovrintende, verifica e coordina le attivita' e ne risponde nei confronti degli organi di governo».
L'art. 24 «Disposizioni transitorie», viene eliminato; prende il suo posto, con il testo invariato, l'art. 25 «Disposizioni finali».
Roma, 16 marzo 2007
Il rettore: Lorenzelli