Gazzetta n. 76 del 2007-03-31 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 marzo 2007 |
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore SK30U Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia, codice attivita' 74.20.3; Altre attivita' tecniche, codice attivita' 74.20.D; b) Studio di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2; c) Studio di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore SK24U) - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attivita' 74.14.B; d) Studio di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A; e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore TK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A; f) Studio di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore TK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1; g) Studio di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore TK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2; h) Studio di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore TK18U) - Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E; i) Studio d settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: - 1, per lo studio di settore SK30U; - 2, per lo studio di settore TK23U; - 3, per lo studio di settore TK24U; - 4, per lo studio di settore TK25U; - 5, per lo studio di settore UK03U; - 6, per lo studio di settore UK04U; - 7, per lo studio di settore UK05U; - 8, per lo studio di settore UK18U; - 9, per lo studio di settore UK21U. 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita' economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni, ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano altresi' ai contribuenti esercenti arti e professioni, ovvero attivita' d'impresa, che svolgono in maniera secondaria le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. | Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed UK18U, approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2006 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008. 3. Gli studi elencati nel comma 1 del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006 e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli Esperti di cui al comma 1 del presente articolo. Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno valenza ai fini dell'accertamento anche per i periodi d'imposta precedenti. | Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569. 2. Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata - ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera b) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi. | Art. 4. Variabili delle attivita' professionali o delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TK23U, TK24U e TK25U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK23U, SK24U e SK25U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005. 2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore SK30U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nel questionario SK30, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005. 3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore UK03U, UK04U, UK05U, UK18U, UK21U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TK03U, TK04U, TK05U, TK18U, TK21U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005, nonche' sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato sugli stessi. | Art. 5. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base dello studio di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. | Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. | Art. 7. Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi di settore TK02U (Studi di ingegneria), TK06U (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi) e TK17U (Attivita' tecniche svolte da periti industriali), approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Gli stessi studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008. | Art. 8. Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia; Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), TK01U (Attivita' degli studi notarili), TK08U (Attivita' tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici generici convenzionati o meno con il SSN; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi medici e poliambulatori specialistici); TK16U (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi); TK19U (Attivita' professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attivita' professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U (Laboratori di Analisi Cliniche); UK21U (Servizi degli studi odontoiatrici) sono approvati in via definitiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2007 Il Vice Ministro: Visco | ----> Vedere Allegato da pag. 497 a pag. 568 del S.O. <----
----> Vedere Allegato da pag. 569 a pag. 639 del S.O. <----
----> Vedere Allegato da pag. 640 a pag. 711 del S.O. <---- |
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