Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifi-cazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore SM87U Grandi magazzini, codice attivita' 52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attivita' 52.12.2; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attivita' 52.48.E; Commercio al dettaglio di libri usati, codice attivita' 52.50.1; Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attivita' 52.50.3;
b) Studio di settore SM88U Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n. c.a., codice attivita' 51.47.9; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attivita' 51.56.1; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi, codice attivita' 51.56.2; Commercio all'ingrosso di altri prodotti, codice attivita' 51.90.0;
c) Studio di settore TM13U (che sostituisce lo studio di settore SM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attivita' 52.47.2;
d) Studio di settore TM23U (che sostituisce lo studio di settore SM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attivita' 51.46.1; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 51.46.2;
e) Studio di settore TM24U (che sostituisce lo studio di settore SM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attivita' 51.47.2;
f) Studio di settore TM31U (che sostituisce lo studio di settore SM31U) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, codice attivita' 51.47.5;
g) Studio di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore SM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attivita' 51.24.1; Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attivita' 51.24.2; Commercio all'ingrosso di pellicce, codice attivita' 51.42.2;
h) Studio di settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore SM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attivita' 51.42.4; Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio, codice attivita' 51.47.8;
i) Studio di settore TM39U (che sostituisce lo studio di settore SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento, codice attivita' 52.48.D;
j) Studio di settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore SM40B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi, codice attivita' 52.62.A; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi, codice attivita' 52.63.A;
k) Studio di settore TM42U (che sostituisce lo studio di settore SM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, codice attivita' 52.32.0;
l) Studio di settore TM43U (che sostituisce lo studio di settore SM43U) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, codice attivita' 52.46.4;
m) Studio di settore TM44U (che sostituisce lo studio di settore SM44U) - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio, codice attivita' 52.48.1;
n) Studio di settore TM45U (che sostituisce lo studio di settore SM45U) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato, codice attivita' 52.50.2;
o) Studio di settore TM46U (che sostituisce lo studio di settore SM46U) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attivita' 51.47.4;
p) Studio di settore TM48U (che sostituisce lo studio di settore SM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attivita' 52.48.B.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SM87U;
- 2, per lo studio di settore SM88U;
- 3, per lo studio di settore TM13U;
- 4, per lo studio di settore TM23U;
- 5, per lo studio di settore TM24U;
- 6, per lo studio di settore TM31U ;
- 7, per lo studio di settore TM33U;
- 8, per lo studio di settore TM34U;
- 9, per lo studio di settore TM39U;
- 10, per lo studio di settore TM40B;
- 11, per lo studio di settore TM42U;
- 12, per lo studio di settore TM43U;
- 13, per lo studio di settore TM44U;
- 14, per lo studio di settore TM45U;
- 15, per lo studio di settore TM46U;
- 16, per lo studio di settore TM48U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita' economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' di ricavi.
5. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TM04U - Farmacie, codice attivita' 52.31.0, approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, sono stati aggiornati i fattori di adattamento le cui modalita' applicative sono specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato n. 17).
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. La presente disposizione non si applica allo studio di settore TM13U;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TM13U, TM23U, TM24U, TM31U, TM33U, TM34U, TM39U, TM40B, TM42U, TM43U, TM44U, TM45U, TM46U e TM48U, approvati con il presente decreto, e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SM13U, SM23U, SM24U, SM31U, SM33U, SM34U, SM39U, SM40B, SM42U, SM43U, SM44U, SM45U, SM46U e SM48U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore SM87U e SM88U, approvati con il presente decreto, e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il Vice Ministro: Visco
----> Vedere Allegato da pag. 145 a pag. 206 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 207 a pag. 274 del S.O. <----