Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore SD05U) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 15.11.0; Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione, codice attivita' 15.12.0; Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne, codice attivita' 15.13.0;
b) Studio di settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore SD11U) Produzione di olio di oliva grezzo, codice attivita' 15.41.1; Produzione di oli grezzi da semi oleosi, codice attivita' 15.41.2; Produzione di olio di oliva raffinato, codice attivita' 15.42.1; Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati, codice attivita' 15.42.2;
c) Studio di settore TD13U (che sostituisce lo studio di settore SD13U) Finissaggio dei tessili, codice attivita' 17.30.0;
d) Studio di settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore SD15U) Trattamento igienico del latte, codice attivita' 15.51.1; Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 15.51.2;
e) Studio di settore TD17U (che sostituisce lo studio di settore SD17U) Fabbricazione di altri prodotti in gomma, codice attivita' 25.13.0; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attivita' 25.21.0; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attivita' 25.22.0; Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 25.23.0; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche, codice attivita' 25.24.0;
f) Studio di settore TD23U (che sostituisce lo studio di settore SD23U) Laboratori di corniciai, codice attivita' 20.51.2;
g) Studio di settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore SD30U e SM26U) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attivita' 37.10.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attivita' 37.20.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attivita' 37.20.2; Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attivita' 51.57.1; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.), codice attivita' 51.57.2;
h) Studio di settore TD31U (che sostituisce lo studio di settore SD31U) Fabbricazione di saponi, detersivi, e detergenti e di agenti organici tensioattivi, codice attivita' 24.51.1; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attivita' 24.51.2; Fabbricazione di profumi e cosmetici, codice attivita' 24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita' 24.63.0.
Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore TD05U;
- 2, per lo studio di settore TD11U;
- 3, per lo studio di settore TD13U;
- 4, per lo studio di settore TD15U;
- 5, per lo studio di settore TD17U;
- 6, per lo studio di settore TD23U;
- 7, per lo studio di settore TD30U;
- 8, per lo studio di settore TD31U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita' economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 5. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
6. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TD18U (Ceramica), approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, per gli studi di settore TD20U (Meccanica leggera) e TD32U (Meccanica pesante), approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, nonche' per lo studio di settore TD35U (Editoria), approvato con decreto del 5 aprile 2006, e' stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento le cui modalita' applicative sono specificate nelle note tecniche e metodologiche (allegato n. 9 per lo studio di settore TD18U, allegato n. 10 per gli studi di settore TD20U e TD32U, allegato n. 11 per lo studio di settore TD35U).
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Lo studio di settore TD13U, approvato in evoluzione con il presente decreto, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, e' oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, che si avvale anche del parere della Commissione degli Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, ed e' utilizzabile esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2006, dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione del predetto studio di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.
Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 4.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD05U, TD11U, TD13U, TD15U, TD23U, TD31U, approvati con il presente decreto, e' stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD05U, SD11U, SD13U, SD15U, SD23U, SD31U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD17U e TD30U approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD17U, SD30U e SM26U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005, nonche' sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESD17 ed ESD30, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 4 del decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 7.
Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TD07A (Calzetteria), TD07B (Maglieria) e TD08U (Calzaturiero), approvati in evoluzione con decreto del 24 marzo 2005, nonche' gli studi TD14U (Tessile) e TD33U (Oreficeria), approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 8.
Approvazione definitiva degli studi di settore monitorati
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore TD06U (Ricami), TD10B (Biancheria per la casa), approvati in applicazione monitorata con decreto del 24 marzo 2005, e lo studio di settore TD21U (Occhialeria), approvato in applicazione monitorata con decreto del 5 aprile 2006, sono approvati in via definitiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il Vice Ministro: Visco
----> Vedere Allegato da pag. 60 a pag. 141 del S.O. <----