Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2007
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, e n. 3559 del 27 dicembre 2006;
Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticita' a causa dei continui sbarchi;
Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di adottare interventi immediati atti ad assicurare la piena funzionalita' della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Considerato che risulta necessario ed urgente consentire un piu' rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari, con conseguente esigenza di procedere al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;
Ravvisata pertanto la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;
Vista la nota del 6 marzo 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota dell'8 marzo 2007 del Capo di gabinetto del Ministro dell'interno;
Vista la nota del 13 marzo 2007 del Ministero degli affari esteri;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'interno e' autorizzato all'espletamento di apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unita' di personale nel limite numerico previsto dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'interno provvede al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3551/2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato previsionale del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2007, in deroga all'art. 22, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
4. Con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 si provvede agli oneri conseguenti all'effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte delle unita' di personale in servizio presso il Ministero dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3425/2005, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze conseguenti alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento delle liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all'amministrazione, nel limite massimo di tre unita', e con un compenso individuale non superiore ad Euro 30.000,00 annui, per lo svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all'implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, al miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, nonche' per lo studio di modelli di gestione economico-finanziaria diretti alla ottimizzazione delle risorse esistenti.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico Ministero dell'interno U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2351 competenza anno finanziario 2007.
3. L'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, e' soppresso.
Art. 3.
1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attivita' connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, il presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' autorizzato, con propri provvedimenti, a derogare, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle disposizioni relative alle competenze territoriali delle Commissioni per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1-quater della citata legge n. 39/1990, in deroga all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
Art. 4.
1. In ragione dell'esigenza di assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro subordinato di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, il medesimo Dicastero e' autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo, nel limite massimo di Euro 300.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinali.
2. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 1, si provvede a carico del Ministero degli affari esteri U.P.B. 11.1.1.0 - capitolo 3031 - esercizio finanziario 2007.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2007
Il Presidente: Prodi