Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2007
Individuazione, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;
Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;
Visto l'art. 17, sesto comma, lettera a), del citato decreto n. 633 del 1972, che stabilisce l'applicazione del meccanismo del reverse-charge, previsto dal quinto comma del medesimo articolo, alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di determinare, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, in sede di prima applicazione, una categoria di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreta:
Art. 1.
Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria
1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, dall'anno d'imposta 2007, ai soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, sesto comma, lettera a), del citato decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.
Art. 2. Condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via
prioritaria
1. I rimborsi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria a favore dei contribuenti individuati nell'art. 1, qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
a) esercizio dell'attivita' da almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
2. I rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria individuata dall'art. 1, sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972 relativi allo stesso periodo di riferimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2007
Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 31