Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 4
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007), coordinato con la legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono visibili tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per l'anno 2007, (( la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan, )) euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione. (( Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. ))
2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza (( o specifiche attivita' )) anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste. ))
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.
6. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.
6-bis. (( Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. ))
6-ter. (( In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di un Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto. ))
7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.
8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.
8-bis. (( Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo. ))



Riferimenti normativi:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005. Si riporta il testo
dell'art. 1, commi 9, 56 e 57:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni esclusi le universita', gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004.»;
«56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005.»;
«57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna
pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo'
stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso
siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale
dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.».
- Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
recante «Interventi urgenti a favore della popolazione
irachena», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 19 agosto 2003. Si riporta il testo degli articoli 2,
comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4, commi 1, 2 e 3-bis:
«Art. 2 (Organizzazione della missione). - 1.
(omissis).
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le
finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale
13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni.
4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
(Omissis).
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. (Omissis).
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Iraq per fini
umanitari.».



Art. 2.
Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247. (( Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. ))
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
e-bis) (( al sostegno delle attivita' didattico-formative nel settore della pubblica istruzione. ))
2-bis. (( Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq. ))
3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
3-bis. (( Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attivita' di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalita' di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2. ))
4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, (( assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali. ))
5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza (( o specifiche attivita' )) anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero di nazionalita' italiana, (( di Paesi dell'Unione europea )) o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, e' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
14-bis. (( I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di proceduta e prova contenuto negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale. ))



Riferimenti normativi:
- La legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni
per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
186 dell'1 1° agosto 2006. Si riporta il testo dell'art. 1:
«Art. 1 (Interventi umanitari, di stabilizzazione di
ricostruzione e di cooperazione). - 1. E' autorizzata, fino
al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la
prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq, di cui all'art. 39-vicies bis
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637
dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione
di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o
prosecuzione di interventi nei settori di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno
e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in
favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica
amministrazione, delle infrastrutture, della
informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di
cui al comma 1.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai
commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato.
5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai
commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza
anche a enti e organismi specializzati e a stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
personale estraneo alla pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto
stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al
precedente periodo sono affidati a enti od organismi e
stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero di
nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente
esistono le professionalita' richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione
di cui al comma 1 si applicano l'art. 2, comma 2, l'art. 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 4, commi 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula
dei contratti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresi'
le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e'
incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non
diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il
relativo trattamento economico e' determinato secondo i
criteri di cui all'art. 204 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione
in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione,
e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro
17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati
alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al
sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di
bilancio nell'ambito dell'unita' previsionale di base
12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la
partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO
destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita
civile del personale militare in esubero in
Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di
formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell'ambito della missione
integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui
all'art. 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari
delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto
per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i
sussidi didattici.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti
nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni di cui
alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di
prima necessita' della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali.».
Per gli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
4, commi 2 e 3-bis del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, v. riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il
testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 comma 1:
«Art. 1 (Missione umanitaria e di ricostruzione in
Iraq). - 1. (Omissis).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
sanita' pubblica, con particolare riferimento alla
attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche,
agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio
culturale, per il ripristino della funzionalita' delle
strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonche' al restauro dei beni culturali
danneggiati.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
- Per l'art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, v. riferimenti normativi all'art.
1.
- Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, v. riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio 2005. Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1:
«Art. 9 (Disposizioni per il Ministero degli affari
esteri). - 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del
Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di
200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da
iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per
la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale
della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare
adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali,
eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza
all'estero. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967. Si riporta il testo degli articoli 171 e 204:
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.»;
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su parere della commissione di cui all'art. 172,
un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i criteri di cui
all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e'
comunque non superiore a quello che il personale di analogo
rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e'
istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».



Art. 3.
Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, gia' denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.
11. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalita' di cui al presente comma il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.
17-bis. (( Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17. ))
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione (( alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni )) a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace.



Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270,
recante «Disposizioni concernenti l'intervento di
cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del
contingente militare italiano nella missione UNIFIL,
ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite», (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2006). Si riporta il testo
dell'art. 2:
«Art. 2 (Missione militare). - 1. E' autorizzata, fino
al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la
partecipazione del contingente militare italiano alla
missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla
risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3, 4, 5, 6,
,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della citata
legge n. 247 del 2006:
«Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia). - 1-2 (Omissis).
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale in
Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'art. 39-vicies semel, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione multinazionale nel Golfo
arabico gia' denominata Resolute Behaviour, operante nel
quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel
Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui
all'art. 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni internazionali, di cui
all'art. 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art.
39-vicies semel, comma 4, dcl decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU).
7. (Omissis).
8. (Omissis).
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'art. 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
10. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in
Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 39-vicies semel,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione nella regione del Darfur
in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'art. 39-vicies
semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione di polizia dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata
EUPOL Kinshasa, di cui all'art. 39-vicies semel, comma 9,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. (Omissis).
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'art. 39-vicies semel, comma 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
15. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alla missione
denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'art. 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
16. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 482.804 per la partecipazione di personale del
Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
17. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art.
39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
18. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 39-vicies
semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
19. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di
personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'art.
39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
20. (Omissis).
21. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 31.828 per la partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata
European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune
2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con
compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.».
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga
della partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 12:
«Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate
albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro
2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi,
nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti
dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle
Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia
costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate
albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi
bilaterali nel settore della difesa, in territorio
nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le
Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.»
- Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174,
recante «Partecipazione italiana alle iniziative
internazionali in favore dell'Albania» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997. Si riporta il
testo dell'art. 3, comma 1:
«Art. 3 (Cessioni di beni e servizi). - 1. Per le
finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in
particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione
dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1
dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito
alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste
formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di
supporto logistico, nonche' di servizi».



Art. 4.
Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
2. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
8-bis. (( In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale. ))



Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale» (pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186
dell'11 agosto 2006). Si riporta il testo dell'art. 28,
comma 1:
«Art. 28 (Diarie per missioni all'estero). - 1. Le
diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.».
- La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il
testo degli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3:
«Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso
delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un
periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) (Omissis);
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;».
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- La legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187», e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983; si riporta il
testo dell'art. 2, primo comma:
«Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella 1 per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974; si
riporta il testo dell'art. 19, primo comma:
«Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
- Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo
stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti
militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato
di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai
militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 1986; si riporta il testo dell'art. 51,
comma 6:
«Art. 51 [48] (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1-5. (Omissis).
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se comsposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.
- La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»,
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954. Si riporta il testo
dell'art. 64:
«Art. 64. - La categoria della riserva di complemento
comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
alla categoria di complemento o al servizio permanente nei
casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
il testo dell'art. 25, come modificato dal decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236, e dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197:
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il 40° anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il 34° anno di eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti
prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
delle forze di completamento del Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7 e 13 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».



Art. 5.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma.



Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo
dell'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e) (Omissis).
f) (Omissis).
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».



Art. 6.
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2 del
citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».



Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a (( 1.050,550 milioni di euro )) per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a (( 24,550 milioni di euro )) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
c-bis) (( quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1240 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«Art. 1. - (Omissis).
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- La legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 14 gennaio 1981, n. 12.
- Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi
riferimenti normativi all'art. 1.



Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.