Gazzetta n. 76 del 2007-03-31 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 marzo 2007 |
Approvazione di specifici indicatori di normalita' economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 62-sexies del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplina l'attivita' di accertamento fondata sugli studi di settore; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attivita' marginali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Approvazione degli indicatori di normalita' economica 1. Gli specifici indicatori di normalita' economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta, previsti dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono approvati nei termini di cui ai successivi articoli 2 e 3. | Art. 2. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di impresa 1. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti esercenti attivita' di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti: a) rapporto tra costi di disponibilita' dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) rotazione del magazzino; c) durata delle scorte; d) valore aggiunto per addetto; e) redditivita' dei beni mobili strumentali. 2. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa ovvero una o piu' attivita' di impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, sono i seguenti: a) valore aggiunto per addetto; b) redditivita' dei beni strumentali mobili. 3. La definizione degli indicatori di cui ai precedenti commi, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalita' di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto. | Art. 3. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo 1. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti: a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) resa oraria per addetto; c) resa oraria del professionista. 2. La definizione degli indicatori di cui al comma 1, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalita' di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 2 al presente decreto. | Art. 4. Determinazione dei ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalita' economica 1. Gli indicatori di normalita' economica, approvati con il presente decreto, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia ai fini degli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195. 2. Gli indicatori di normalita' economica, approvati con il presente decreto, sono altresi' utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14. | Art. 5. Ambito applicativo e decorrenza 1. Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto si applicano, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferimento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d'imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2007 Il Vice Ministro: Visco | ----> Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 56 del S.O. <---- |
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