Gazzetta n. 76 del 2007-03-31 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 marzo 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, nata il 18 giugno 1980 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero de Sistemas» conseguito in Venezuela e rilasciato dalla «Universidad de Los Andes» di Merida (Venezuela) in data 16 luglio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 26 maggio 2005 al n. 164.581; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Uzcategui Rondon possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Venezia in data 6 aprile 2006 con validita' fino al 6 marzo 2008 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, nata il 18 giugno 1980 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. | Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) reti e sistemi di telecomunicazioni. | Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 13 marzo 2007 p. Il direttore generale: Rettura | Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore dell'informazione. |
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