Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
LEGGE 29 marzo 2007, n. 38
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2193):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e dal
Ministro della difesa (Parisi).
Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 1°
febbraio 2007, con pareri del Comitato per la Legislazione
e delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV l'8 il 15,
20, 21 e 22 febbraio 2007; il 2 marzo 2007.
Esaminato in aula il 5, 6 e 7 marzo 2007 ed approvato
l'8 marzo 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1381):
Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri ed
immigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, l'8 marzo
2007 con parere della Commissione 1ª per presupposti di
costituzionalita', 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 13 marzo 2007.
Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª il 14, 15 e
20 marzo 2007.
Esaminato in aula il 13 e 21 marzo 2007 ed approvato il
27 marzo 2007.



Avvertenza:
Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
25 del 31 gennaio 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.



Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 4
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan";
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo";
al comma 3, dopo le parole: "incarichi temporanei di consulenza" sono inserite le seguenti: "o specifiche attivita" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.
6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto";
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo".
All'articolo 2:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo";
al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) al sostegno delle attivita' didattico-formative nel settore della pubblica istruzione";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attivita' di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalita' di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2";
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali";
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: "incarichi temporanei di consulenza" sono inserite le seguenti: "o specifiche attivita" e, al secondo periodo, dopo le parole: "nazionalita' italiana" sono inserite le seguenti: ", di Paesi dell'Unione europea";
dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
"14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale".
All'articolo 3:
dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17";
al comma 18, le parole da: "alla lingua e alla cultura araba" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni".
All'articolo 4:
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale".
All'articolo 7:
al comma 1:
all'alinea, le parole: "1.030 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.050,550 milioni di euro";
alla lettera c), le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "24,550 milioni di euro";
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".