Gazzetta n. 76 del 2007-03-31 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 febbraio 2007, n. 39 |
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia; Visto il decreto 4 giugno 2002, n. 144, di seguito denominato «Decreto», adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Considerato che si e' nel frattempo concluso il primo concorso, svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con il citato regolamento; Considerato che all'esito delle procedure concorsuali e' emersa l'esigenza oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento ed una piu' efficace organizzazione delle stesse prove d'esame, anche sotto il profilo tecnico-operativo; Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144; Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di modificare parzialmente anche il Regolamento sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357; Considerato che la contestualita' delle due modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di economia delle procedure vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonche' di snellimento e di semplificazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006; Compiuta la comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie speciale - concorsi ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola «riservati» aggiungere «nonche' l'assunzione dei vincitori».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recate la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' il seguente: «2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzogiuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.». - Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002. - Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio 1999, n. 357 (Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1999, n. 245. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Accesso alla carriera prefettizia). - 1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati, nonche' l'assunzione dei vincitori. 3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso puo' essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nel biennio successivo.».
| Art. 2. 1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) godimento dei diritti politici». Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere: «e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento». «f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a quella stabilita' dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357; c) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».
| Art. 3. 1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto sostituire le parole «Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con le seguenti: «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel programma di esame. 2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. 4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.».
| Art. 4. 1. L'articolo 6 del Decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.». 2. L'articolo 7 del Decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva). - 1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.». 3. Gli articoli 8 e 9 del Decreto sono abrogati. 4. L'articolo 10 del Decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Valutazione della prova preselettiva). - 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresi' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.».
Nota all'art. 4: - Gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 144 del 2002, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 8 (Archivio informatico dei quesiti).». «Art. 9 (Svolgimento della prova preselettiva).».
| Art. 5. 1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 sopprimere le parole: «(a partire dall'unita' d'Italia)».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Prove scritte). - 1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato. 2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, e stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c). 3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.».
| Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.». 2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno;». 3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis: «2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.». 4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.». 5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Prove orali). - 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte. 3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.». «Art. 13 (Prova facoltativa di lingua straniera). - 1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta. Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».
| Art. 7. 1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione della graduatoria). - 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale. 2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa. 4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni. 5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». | Art. 8. La tabella, allegata all'articolo 7, comma 4 del Decreto, e' sostituita dalla seguente: 1. «Tabella dei punteggi
| |Domanda di media | Risposta|Domanda facile|difficolta' |Domanda difficile --------------------------------------------------------------------- Giusta |1,10 |1,30 |1,70 --------------------------------------------------------------------- Errata |-1,60 |-1,20 |-0,60 --------------------------------------------------------------------- Omessa |-1,00 |-0,70 |-0,20}. | Art. 9. 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo e' applicabile» con le seguenti: «tale limite non si applica». Aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2007
Il Ministro dell'interno Amato
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 48
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 357 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la partecipazione al concorso). - 1. Il limite di eta' di trentacinque anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia; nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
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