Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 marzo 2007
Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi (IBCs).

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare il Capo V recante disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
Considerato che l'art. 29, comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005, prevede che gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del codice IMDG;
Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 l'Amministrazione deve definire le modalita' per la verifica del permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle succitate norme, e quindi garantire il regolare svolgimento dei traffici, determinare le modalita' di controllo e gli intervalli per la ripetizione delle prove su dei campioni di produzione di imballaggi e grandi imballaggi;
Ritenuto inoltre necessario istituire il modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per contenitori intermedi (IBCs), di cui al punto 6.5.1.6.4 del codice IMDG, nonche' aggiornare i modelli relativi al rapporto di prova ed al certificato di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi approvati con proprio decreto 13 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Ripetizione delle prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi
1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e 6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDG, l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, provvede all'effettuazione delle prove su campioni di produzione con periodicita' non superiore a cinque anni.
2. Il fabbricante provvede all'effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualita' contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera b), del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005.
3. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato.
 
Art. 2. Modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per
contenitori intermedi (IBCs)
1. L'ispezione iniziale o periodica dei contenitori intermedi (IBCs) prevista dal punto 6.5.1.6.4 del codice IMDG, deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
 
Art. 3. Modelli dei rapporti di prova e del certificato di approvazione di
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi.
1. Gli allegati 2, 3, 4 e 5 al decreto 13 marzo 2006, citato in premessa, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati 2, 3, 4 e 5 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il comandante generale: Dassatti
 
----> Vedere Allegati da pag. 6 a pag. 36 del S.O. <----
 
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