Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 marzo 2007
Riconoscimento, al sig. Mohamed Ashraf Helmy Mohamed, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del signor Mohamed Ashraf Helmy Mohamed, nato al Cairo (Egitto) il 31 ottobre 1966, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, di cui e' in possesso, conseguito in Egitto, fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licence in Giurisprudenza», conseguito presso l'«Universita' di Ain Shams» nell'ottobre del 1988;
Considerato inoltre che e' iscritto presso 1'«Ordine degli Avvocati» del Cairo, dal 2 settembre 1990;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 9 ottobre 2002;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 de decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al signor Mohamed Ashraf Helmy Mohamed, nato al Cairo (Egitto) il 31 ottobre 1966, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce integrante del presente decreto.

Roma, 14 marzo 2007

p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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