Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 37
Regolamento recante modifica all'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzio...ne;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 70, 115, 116 e 119;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed in particolare l'articolo 226 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 226, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e non aver superato i 65 anni di eta" sono sostituite dalle seguenti: ", non aver superato i 75 anni di eta' e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta', avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validita' della patente di guida della categoria B".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 294



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante
"Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti
la disciplina della circolazione stradale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1991, n. 150, cosi'
recita:
"Art. 3 (Norme di esecuzione e di attuazione). - 1.
Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione
delle disposizioni del codice della strada, con contestuale
abrogazione del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle
altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le
disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione
stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e
agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i
criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi
gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica
stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto
in attuazione dell'art. 19-bis del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988,
n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.".
- Gli articoli 70, 115, 116 e 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice
della Strada", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 74
alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi'
recitano:
"Art. 70 (Servizio di piazza con veicoli a trazione
animale o con slitte). - 1. I comuni sono autorizzati a
rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a
trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici
e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a
servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67,
devono essere muniti di altra targa con l'indicazione
"servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali
aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle
vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali
puo' essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la
licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione
animale;
c) le modalita' per la revisione, che deve essere
eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui
al comma 1.
3. Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e'
consentito l'uso delle slitte possono essere destinate
slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione
animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte
a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la
relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00. Se
la licenza e' stata ottenuta, ma non ne sono osservate le
condizioni, la sanzione e' del pagamento di una somma da
euro 36,00 a euro 148,00. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del
comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Chi guida veicoli o conduce
animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche'
non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori; motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla
lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
74,00 a euro 296,00. Qualora trattasi di motoveicoli e
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a
euro 148,00. La stessa sanzione si applica al conducente di
ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00 se
si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00 se si
tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
"Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore
eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di
cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per
la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra'
essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche
di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia'
muniti di patente di guida; i titolari di certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita' i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida, il certificato di
idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370,00 a euro 1.485,00.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.238,00
a euro 9.357,00; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al
comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o della carta di
qualificazione del conducente, quando prescritti, o di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide
avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici della Societa' rete ferroviaria italiana Spa.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e
dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai
servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o sintomi
associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
- L'art. 226 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento
di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, come modificato dal presente regolamento, cosi'
recita:
"Art. 226 (Art. 70 - Cod. Str.) (Servizio di piazza con
veicoli a trazione animale). - 1. I veicoli a trazione
animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di
piazza, ai sensi dell'art. 70, del codice hanno le seguenti
caratteristiche:
a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i
relativi collegamenti, devono essere realizzati con
materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente
per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in
condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti
dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere
opportunamente lubrificate;
b) le ruote del veicolo devono essere non piu' di
quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate
sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe
di attacco degli animali;
c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in
ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a
pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a
tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale
similare, delle ruote medesime;
d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi
delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote
anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le
stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere
proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per
un corretto attacco degli animali posti al tiro.
I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno
di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce
su tutte le ruote;
f) di non piu' di cinque posti oltre quello del
conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata
per la guida degli animali e per consentire la piu' ampia
visibilita' della strada. La postazione di guida deve,
comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che
possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona
posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano,
appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che
non devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il
traino del veicolo deve avvenire con non piu' di due
animali da tiro.
2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il
veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al
comma 1, e' approvato da parte del competente ufficio
comunale, che lo iscrive in apposito registro.
Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di
una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di
piazza", come previsto dall'art. 70, comma 1, del codice,
nonche' il numero e la data di iscrizione nel suddetto
registro. La targa e' apposta nella parte posteriore del
veicolo in modo visibile.
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza
con veicoli a trazione animale, di cui all'art. 70, commi 1
e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al
sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il
veicolo puo' essere condotto da diversi conducenti, devono
essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei
medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i
seguenti requisiti:
a) idoneita' fisica del titolare e degli altri
eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita
medica da parte dell'ufficiale sanitario del comune, che
rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di
piazza si deve essere maggiorenni, non aver superato i 75
anni di eta' e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di
eta', avere effettuato una visita medica presso uno dei
medici di cui all'art. 119, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso
dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la
conferma di validita' della patente di guida della
categoria B;
b) possesso almeno del certificato di licenza
elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;
c) idoneita' dell'animale o degli animali che devono
trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del
veterinario comunale che rilascia apposito certificato;
d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di
cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua
idoneita' alla circolazione sulla strada ai fini della
sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale
idoneita' deve essere dimostrata attraverso un percorso di
prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio
comunale che ne rilascia certificazione.
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4,
l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente
un termine non inferiore a trenta giorni, per la
regolarizzazione.
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere
allegate alla domanda al sindaco. Questi, accertata la
sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al
richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida
per gli altri eventuali conducenti, sotto la
responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta
sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni
richiesta degli organi di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per
servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni.
All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta
richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo
e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una
verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto
nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato
apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo
durante il servizio. Puo' essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei
requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in
condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale
circostanza viene data comunicazione al sindaco, che
procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede
se il veicolo non viene presentato alla revisione nel
termine fissato.
8. Il sindaco puo' disporre in ogni momento la
revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non
risponda piu' alle condizioni richieste, fissando il
relativo termine. A tale revisione si applicano le
disposizioni del comma 7.".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 226 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.



 
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