Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 novembre 2006 |
Determinazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2005, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali ed internazionali. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali; Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (Enav); Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tarifta; Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi; Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 01, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale; Visto l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998, che prevede che la tariffa di terminale sia applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale, dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora Enav S.p.A.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5%, del totale delle unita' di servizio fornite dalla Societa' sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali, la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive modificazioni; Vista la delibera n. 154/COM, adottata dal Commissario dell'E.N.A.V. nella seduta del 28 dicembre 2000 con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni dal 1° gennaio 2001; Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265 di conversione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione»; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 di revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Considerato che per l'anno 2005, in base ai dati forniti dalla Societa' il costo complessivo dei servizi di terminale e' previsto in Euro 105.809.000,00; Considerato che il numero complessivo delle unita' di servizio di terminale, previste dall'Enav S.p.a. per l'anno 2005, e' pari a n. 35.643.366; Visto il foglio PC/94990 dell'Enav S.p.a. datato 9 novembre 2004, con il quale la Societa' ha inviato l'elaborazione delle tariffe Enav per l'anno 2005 dalla quale risulta, tra l'altro, una tariffa di terminale pari ad Euro 2,97, invariata rispetto alla tariffa relativa al 2004; Vista la comunicazione del 15 novembre 2004, cfr. n. PC/96960, con la quale la Societa' ha trasmesso la versione definitiva delle tariffe in rotta ed in terminale per il 2005, aggiornate con la modifica dei costi di competenza EUROCONTROL; Vista la successiva lettera dell'Enav S.p.a. PC/5005981 datata 27 dicembre 2004 con cui la Societa', in riscontro alla nota prot. n. 3978 del 2 dicembre 2004, ha inviato, ad integrazione, la relazione tecnica relativa alle tariffe 2005; Sentito il Ministero della difesa che, con foglio prot. n. 8/14067 del 24 marzo 2005, ha espresso parere di concordanza in merito alla tariffa in rassegna, richiedendo, nel contempo, chiarimenti; Vista la successiva nota prot. n. 8/38979 del 27 luglio 2005, con cui il Ministero della difesa ha preso atto dei chiarimenti forniti dall'Enav con nota n. SC/D/68955 del 5 maggio 2005; Preso atto che il N.A.R.S., nella seduta del 5 dicembre 2005, con parere n. 6/05 ha espresso, con raccomandazione, parere favorevole in merito alla determinazione della tariffa CTT proposta, pari ad Euro 2,97 precisando che, dai riscontri effettuati in base al Contratto di programma Enav 2004-2006, in corso di formaliz-zazione, emergono valori leggermente diversi per i costi operativi e di personale, incluso IRAP, ammessi all'anno di partenza, imputabili ad un arrotondamento applicato dall'Enav che non influiscono sul livello della tariffa in argomento; Viste altresi', le note prot. n. 13663 e n. 0004812 con le quali i Dipartimenti del Tesoro - Direzione VII e della Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. - Ufficio VII hanno comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni contrarie al riguardo; Decreta: Art. 1. E' approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2005, per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di Euro 2,97, commisurata al 100% del costo sostenuto dalla Societa' per tale tipo di traffico. |
| Art. 2. E' approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2005, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di Euro 1,49, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi ai traffico internazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2006
Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 348 |
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