IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003; Vista la direttiva 2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di ortaggi; Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2006/127/CE; Decreta: Articolo unico All'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e' aggiunta la seguente frase: «Per l'iscrizione, nel registro nazionale delle varieta' di specie di ortaggi, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per l'esame delle varieta', devono essere conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2006/127/CE». Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2007 Il Ministro: De Castro |