Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2006
Modalita' di versamento delle risorse finanziarie all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 48 commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dal comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Considerato che ai sensi del comma 296 dell'articolo unico della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, occorre disciplinare le modalita' di versamento delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione di quanto previsto con il citato comma 295;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse di cui al comma 8, lettera b), dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su un apposito conto corrente intestato alla medesima.
 
Art. 2.
Le risorse di cui al comma 8, lettera c), dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (E.M.E.A.) e con altri organismi internazionali, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.
 
Art. 3.
Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernenti convegni o congressi riguardanti i medicinali, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono per il 60 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.
La rimanente quota pari al 40 per cento delle predette somme continua ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al cap. 2230, art. 4.
 
Art. 4.
Le entrate di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni, derivanti dalle attivita' ispettive alle officine farmaceutiche, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.
 
Art. 5.
Le risorse di cui al comma 8, lett. b) e c) dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introitate nel corso del corrente anno sui capitoli di entrata 2225, 2230, art. 11, 2230, art. 12, devono essere riassegnate ai capitoli delle unita' previsionali di base destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana del farmaco secondo la ripartizione indicata dalla medesima.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro della salute
Turco Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone