Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 34 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Principi generali 1. La regione, nell'ambito della potesta' legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facolta' di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 2. In conformita' alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale. 3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa gia' spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facolta' attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, e' il seguente: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1987. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio 2004).
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| Art. 2. Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia 1. E' istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonche' da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale. 2. Il Comitato e' sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attivita' di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi. 3. Al Comitato e' attribuita, altresi', la facolta' di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attivita' da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attivita', ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo. 4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalita' per l'attuazione degli interventi. 5. Il Comitato e' dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attivita' di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 102, 112 e 115 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio 2004), e' il seguente: «Art. 102. (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.». «Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la volorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 114. 5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. 7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'. 9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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| Art. 3. Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia 1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attivita' di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, puo' essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. 2. L'Istituto di cui al comma 1 e' aperto anche alla partecipazione dello Stato ed e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 e' istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali ed eventualmente delle Universita' degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualita' definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformita' ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. 4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola e' sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nota all'art. 3: - Il testo dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 29 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. e' il seguente: «Art. 29 (Conservazione). - (Omissis). 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro. 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredato dalla prescritta documentazione. 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
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| Art. 4. Accordi 1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela. |
| Art. 5. Norma finanziaria 1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvedera' con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.
Nota all'art. 5: - Il quinto comma dell'art. 63 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recita; «Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione».
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| Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 6: - Il testo del comma 1-bis dell'art. 182 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente: «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis). 1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.».
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