Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 33
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilita' e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n.
111
1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti), le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 111 del 2004, le parole: «entro il 15 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 gennaio 2008».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale
approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
1° febbraio 1963, e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.».
- Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di viabilita' e trasporti.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2004, n. 103.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a.
del Friuli-Venzia Giulia). - 1. Le funzioni previste dal
presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso
esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero
attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia
Giulia con sede in Trieste.
2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 e'
trasferito in numero di centosessanta unita' suddivise per
categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata
sub D). L'individuazione del personale da trasferire
avviene secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n.
448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di riordino e di
attribuzione delle funzioni in materia di viabilita' di cui
al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre
2007.
3. Qualora non si provveda all'adozione della legge
regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il
personale e' comunque trasferito alla Regione; in tal caso
le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro
il 15 gennaio 2008.
4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle
funzioni in materia di viabilita' di cui al presente
decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e
le modalita' definiti convenzionalmente con quest'ultimo,
fino al completamento delle procedure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n.
448.
5. La determinazione della partecipazione erariale al
trasferimento del personale di cui al presente articolo
fara' comunque riferimento al numero di unita' individuate
al comma 2.».



 
Art. 2. Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n.
111
1. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, le parole: «entro il 31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2008».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del
Friuli-Venezia Giulia). - 1. In deroga a quanto disposto
dall'art. 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i beni immobili, nonche' i beni mobili
registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come
individuati nella tabella allegata sub E), esistenti nel
territorio regionale e strumentali all'esercizio delle
funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in
proprieta' alla stessa a decorrere dalla data di consegna
di cui al comma 3.
2. Le case cantoniere riferibili alla viabilita' di cui
all'elenco allegato sub B), non dismesse a norma dell'art.
44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
messe a disposizione dell'amministrazione regionale per
l'esercizio delle funzioni trasferite.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale di cui all'art. 7, comma 2, e comunque
entro il 31 marzo 2008, qualora non si provveda
all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la
filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento
dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna
alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della
redazione dei relativi verbali.
4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la
trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a
favore della Regione dei beni trasferiti.
5. Per i beni oggetto del presente articolo trova
applicazione la previsione di cui all'art. 5, comma 3.
6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni
di cui al comma 1 sara' economicamente riconosciuto alla
Regione.
7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi
alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a
quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla
data di consegna.».



 
Art. 3. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n.
111
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2007».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e
l'innovazione nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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