Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2007
Proroga al 15 settembre 2007 del termine entro il quale richiedere nulla osta di esercizio per apparecchi ex articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
d'intesa con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, recante Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003;
Considerato che, a partire dal 9 febbraio 2007, sono state avviate dagli organismi di certificazione convenzionati con AAMS le verifiche tecniche di un numero rilevante di esemplari di modello previsti dall'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto 4 dicembre 2003 prevede, tra le metodologie da utilizzarsi per la verifica tecnica di un apparecchio, le prove sugli esemplari di modello, da effettuarsi anche con procedure diverse da quelle di simulazione;
Considerato che, sulla base delle risultanze delle prime verifiche tecniche effettuate sugli esemplari di modello dagli organismi di certificazione convenzionati con AAMS e delle conseguenti valutazioni dei tecnici del partner tecnologico pubblico So.Ge.I., e' stata rappresentata la necessita', per conseguire il piu' alto possibile livello di sicurezza degli apparecchi e della relativa rete telematica di gestione, di procedere, oltre che a prove mediante strumenti e procedure di simulazione, anche ad un numero rilevante di prove funzionali di esercizio degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento presso punti di vendita, distribuiti anche a livello territoriale, e collegati alla rete telematica di AAMS;
Considerato che, in ragione della necessita' di procedere alle citate prove funzionali di esercizio degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento, gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. non potrebbero comunque essere disponibili sul mercato a partire dal 1° aprile 2007;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 19 settembre 2006, a partire dal 1° gennaio 2007 non sono stati piu' rilasciati nulla osta di distribuzione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 19 settembre 2006, a partire dal 1° aprile 2007 AAMS non potrebbe piu' rilasciare ulteriori nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Considerato che l'indisponibilita', a partire dal 1° aprile 2007, di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. e la contemporanea impossibilita' di rilasciare nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., potrebbero favorire tentativi di immissione sul mercato di apparecchi da intrattenimento illegali;
Tenuto conto che, in relazione al numero dei nulla osta di distribuzione rilasciati entro il 31 dicembre 2006 ed alla quantita' di nulla osta di esercizio rilasciati alla data odierna, sarebbe possibile richiedere nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in quantita' sufficiente alle esigenze di mercato dei prossimi mesi, in attesa del completamento delle citate prove funzionali di esercizio in condizioni di effettivo funzionamento per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art. 2 del decreto 19 settembre 2006 per il tempo strettamente indispensabile ad assicurare la disponibilita' sul mercato degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006:
al comma 1, lettera b), le parole «1° aprile 2007» sono sostituite dalle parole «16 settembre 2007»;
al comma 2, lettera b), le parole «31 marzo 2007» sono sostituite dalle parole «15 settembre 2007»;
al comma 3, lettera c), le parole «entro la fine del mese di marzo 2007» sono sostituite dalle parole «entro il 15 settembre 2007» e le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle parole «15 dicembre 2009».
2. Ai fini delle prove funzionali di esercizio e colloquio con la rete telematica degli esemplari di modello installati in condizioni di effettivo funzionamento presso punti di vendita e collegati alla rete telematica, AAMS rilascia una specifica autorizzazione limitata esclusivamente al periodo di prova.
Roma, 22 marzo 2007

Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Tino
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 15
 
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