Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2007 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 |
Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le modalita' di attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del citato decreto ministeriale, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
E m a n a le seguenti direttive:
Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .sp, Con decreto in data 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, e' stata data attuazione alla disposizione dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e alla disciplina della forma pensionistica residuale presso l'I.N.P.S. (FONDINPS). In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti al predetto decreto (di seguito, per brevita', «decreto»), acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni. 1. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volonta' circa la destinazione del TFR maturando e opzioni a disposizione dei lavoratori che abbiano gia' espresso la propria volonta' in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro. Sono chiamati ad esprimere la propria volonta' circa la destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 dicembre 2006 non abbiano gia' effettuato la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto. L'art. 1, comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione del modulo TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, i lavoratori dipendenti che abbiano gia' conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro. La scelta a suo tempo effettuata da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare rimane dunque efficace anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione, tuttavia, il lavoratore interessato dovra' fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, ovviamente tenendo conto delle opportunita' derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. In ordine ai tempi di effettuazione della scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volonta', fermo restando che la scelta, in questo caso, non sara' tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile, ma si limitera' alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro. Considerata la continuita' della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facolta' del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare. L'effettuazione della scelta in parola non presuppone peraltro l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro - che sara' tenuto alla conservazione del relativo documento - ferma restando la previa iscrizione alla forma pensionistica complementare prescelta attraverso gli appositi moduli di adesione. Laddove entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna scelta, il TFR sara' conferito secondo i meccanismi taciti previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), numeri 1 e 2 del predetto decreto legislativo e, nel caso di impossibilita' di individuare tale forma, al fondo residuale istituito presso l'I.N.P.S. (FONDINPS). 2. Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare. Rispetto alle indicazioni di cui sopra, che si riferiscono all'ipotesi di lavoratori che abbiano gia' compiuto la scelta di destinare il TFR a previdenza complementare e che abbiano mantenuto in essere la relativa posizione previdenziale, va diversamente valutata la situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima. In tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto, determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale, comporta la possibilita' per il lavoratore di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione sara' chiamato ad operare la scelta di cui all'art. 1, comma 4, del decreto, attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al decreto medesimo. 3. Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione del decreto. L'art. 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto avessero gia' manifestato al datore di lavoro la propria volonta' di conferire il TFR, e' fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta gia' compiuta purche' tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegati al decreto. Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale sia la decorrenza degli effetti della conferma della scelta gia' compiuta, ferma restando la necessita' che, in ogni caso - quindi anche nell'ipotesi in cui la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore sia nel senso del mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile - il lavoratore confermi la scelta effettuata attraverso gli appositi moduli (in tal senso appare inequivoca la disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto). 4. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR. Tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli allegati, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare puo' essere cosi' sintetizzata: per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento e' dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta; per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti e' sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potra' essere effettuato prima del mese di luglio 2007). 5. Sospensione dell'attivita' lavorativa e decorrenza del semestre per il conferimento tacito. Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attivita' lavorativa del dipendente comporti anche la sospensione del computo del semestre ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, si precisa che la decorrenza del semestre e' sospesa solo nei casi in cui all'interruzione dell'attivita' lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR, avendo riguardo alla norma di cui all'art. 2120 del codice civile. Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di sospensione facoltativa per maternita', il decorso del semestre non viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale periodo, e' comunque tenuto all'accantonamento delle quote di TFR. Invece, nel caso di lavoratore che usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR. 6. Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso. Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba decorrere integralmente il periodo di sei mesi. Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volonta' circa la destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non puo' considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avra' diritto alla liquidazione del TFR maturato. Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio TFR, non puo' ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso, ed il lavoratore avra' diritto alla liquidazione del TFR maturato. 7. Conferimento del TFR da parte di lavoratori che gia' aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di TFR. Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che gia' aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR (essendo il versamento limitato ai soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si evidenzia che, stante la previsione dell'art. 8, comma 7, lettera c), numero 1), del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta e' limitata al mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile o all'integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano gia' aderito. Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie, si evidenzia che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le sezioni 3 o 4 del modulo TFR1, fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile) e la terza (conferimento integrale del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso necessariamente indicare, nell'apposito spazio, la forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha gia' aderito. 8. Revoca della scelta di mantenere il TFR sotto la disciplina dell'art. 2120 del codice civile. Il decreto legislativo n. 252/2005, all'art. 8, comma 7, lettera a), dopo aver previsto che il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (o, per chi risulta gia' assunto alla data del 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007), puo', con modalita' esplicite (compilazione dei moduli TFR1 e TFR2), mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, precisa che «tale scelta puo' essere successivamente revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta». Al riguardo, occorre specificare che la successiva determinazione del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando a previdenza complementare puo' essere effettuata dal lavoratore in qualsiasi momento e puo' essere manifestata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessita' di utilizzare un apposito modulo a tal fine predisposto, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione. 9. Portabilita' della posizione individuale costituita presso FONDINPS. L'art. 8 del decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 252/2005, che la posizione individuale costituita presso FONDINPS puo' essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione. Atteso che il decreto legislativo n. 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del TFR a FONDINPS, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante gia' conferito a FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell'anno, decorso il quale potra' essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta. Roma, 21 marzo 2007 Il presidente: Scimia |
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