Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2007 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticita' in relazione agli eccezionali eventi calamitosi verificatisi il giorno 19 dicembre 2006 nel territorio del comune di Maratea. (Ordinanza n. 3575). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il giorno 19 dicembre 2006 nel territorio del comune di Maratea in provincia di Potenza, a seguito di eccezionali eventi alluvionali si e' verificata la caduta di massi di notevole dimensioni e quantita'; Considerato che l'eccezionale distacco di una notevole quantita' di materiale roccioso, che seppur trattenuto da alcune reti di contenimento, ha causato il crollo di un muro di contenimento in cemento e la rottura di un cavo elettrico dell'alta tensione, determinando la chiusura della viabilita' della strada statale n. 18 «Tirrena Inferiore» tra il km 241,700 ed il km 241,800; Considerato, inoltre, che la natura e la violenza dell'evento rende possibile la sussistenza di elementi di rischio per la pubblica e privata incolumita'; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticita' summenzionate; Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei quali e' stato confermato il denunciato contesto di criticita'; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992; Viste le note del 31 gennaio e del 14 febbraio 2007 del sindaco di Maratea; Vista la nota del 3 gennaio 2007 del presidente della regione Basilicata; Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 12 marzo 2006; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Basilicata e' nominato commissario delegato per il superamento del contesto critico in atto nel territorio del medesimo comune. 2. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dell'Anas in qualita' di soggetto attuatore, all'espletamento di tutte le iniziative necessarie finalizzate alla rimozione delle situazioni di criticita' e per la messa in sicurezza del tratto di costone roccioso interessato dal crollo avvenuto nella viabilita' della strada statale n. 18 «Tirrena Inferiore» tra il km 241,700 ed il km 241,800 e per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici sui 23 km della statale potenzialmente a rischio di smottamento. 3. In particolare, il commissario delegato nel limite delle risorse finanziarie disponibili, e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede: al monitoraggio del costone roccioso incombente sulla strada statale n. 18; all'espletamento delle attivita' finalizzate al rilievo geomorfologico di dettaglio dell'area e allo studio geomeccanico della parete mediante l'utilizzo di tecniche di ispezione da parte di rocciatori; all'espletamento delle iniziative finalizzate alle demolizioni e disgaggio dei blocchi in condizioni di equilibrio instabile; alla realizzazione di una viabilita' alternativa al tratto interrotto; alla valutazione, mediante analisi dei costi - benefici degli interventi necessari per la messa in sicurezza della viabilita' e della sottostante spiaggia di Castrocucco. 4. Il commissario delegato provvede alla predisposizione di un piano di studi, indagini ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza della s.s. n. 18 e di un cronoprogramma delle attivita' da porre in essere per l'attuazione del piano stesso; ove ne ricorrano le condizioni, avvalendosi delle procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. |
| Art. 2. 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, il commissario delegato si avvale degli uffici tecnici del comune di Maratea (Potenza), nonche' della collaborazione dell'Anas, della regione Basilicata, della provincia di Potenza e delle amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 3. 1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede inizialmente nel limite di euro 1.300.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 2. Il commissario delegato e' autorizzato altresi' ad utilizzare le ulteriori risorse finanziarie comunali, provinciali, regionali e statali, nonche' assegnate dalla Comunita' europea destinate al superamento del contesto critico in rassegna. 3. Le risorse finanziarie di cui ai comma 1 e 2 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Il commissario potra' provvedere a rimodulare il piano degli interventi di cui all'art. 1, per l'utilizzo di ulteriori finanziamenti disponibili o delle economie rivenienti dalla realizzazione degli interventi gia' programmati; le successive rimodulazioni del piano saranno trasmesse al Dipartimento della protezione civile, per l'intesa. |
| Art. 4. 1. Il piano di cui all'art. 1, comma 4, congiuntamente al cronoprogramma delle attivita' da porre in essere, dovra' essere trasmesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Dipartimento della protezione civile, per l'intesa di cui all'art. 1, comma 3. Il commissario delegato provvedera' altresi' a trasmettere al Dipartimento i risultati degli studi e delle indagini, non appena completati. 2. Il commissario delegato, trimestralmente, od ogni qualvolta richiesto dal Dipartimento della protezione civile trasmette una relazione sullo stato di attuazione degli interventi contenuti nel piano di cui all'art. 1, evidenziando le eventuali criticita' e gli scostamenti dal cronoprogramma approvato, nonche' le iniziative programmate per favorire la sollecita attuazione degli interventi. |
| Art. 5. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2007 Il Presidente: Prodi |
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