Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 8 marzo 2007
Procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

IL DIRETTORE GENERALE
per la navigazione
ed il trasporto marittimo ed interno
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dei trasporti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006);
Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di Addestramento Certificazione e Tenuta della Guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;
Visto il Codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
Viste, in particolare, le seguenti Regole e Sezioni dei predetti Convenzione STCW 78, nella versione aggiornata e Codice STCW 95, nella versione aggiornata: Regola I/8 e Sezione A-I/8, Regola I/12 e Sezione A-I/12, Regola I/6 e Sezione A-I/6, Regola VI/1 e Sezione A-VI/1; Regola VI/3 e Sezione A-VI/3; Regole II/1 e II/3 e Sezioni A-II/1 e A-II/3; Regola II/2 e Sezione A-II/2; Regola V/1 e Sezioni A-V/1 e B-V/1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 attuativo delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 187 del 13 agosto 2001), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2006, n. 246 recante il regolamento di attuazione delle direttive n. 2003/103/CE e n. 2005/23/CE che modificano la direttiva n. 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2006, n. 185);
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 ottobre 2000, n. 248), come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2001, n. 24) concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, istitutivo del Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali - P.S.S.R. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173, del 27 luglio 2001);
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, istitutivo del Corso di sopravvivenza e salvataggio, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113, del 18 maggio 1987), come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, istitutivo del Corso antincendio di base e avanzato, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 113 del 18 maggio 1987) come modificato dal decreto direttoriale 17 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265, del 14 novembre 2001);
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 concernente il Corso Radar osservatore normale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211, dell'11 settembre 2001);
Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2001 concernente il Corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001);
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del Corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212, del 12 settembre 2001);
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, istitutivo del Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001);
Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del Corso di sicurezza per navi petroliere (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 1991, n. 202) ed il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);
Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del Corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 202 del 29 agosto 1991) come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 210 del 10 settembre 2001);
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, istituivo del Corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202, del 29 agosto 1991) ed il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286, del 6 dicembre 1991) come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);
Vista la direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le Linee guida per le ispezioni;
Considerata la necessita' di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure finalizzate al riconoscimento per lo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo;
Decreta:
Art. 1. Procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei
corsi di addestramento per il personale marittimo
1. Il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo e' rilasciato ad enti, istituti, societa' od altri soggetti giuridici che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di addestramento indicati in premessa.
 
Art. 2.
Presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento
I. La domanda per ottenere il riconoscimento e' presentata in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto e corredata della documentazione tecnico-amministrativa indicata negli allegati 2 e 3.
2. La domanda di cui al comma 1 e' inoltrata al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno, Divisione 5 - Personale marittimo.
 
Art. 3.
Istruttoria e sopralluogo
1. L'ufficio competente ad adottare il provvedimento di cui all'art. 4, esamina la documentazione e verifica la conformita' delle strutture, delle attrezzature, del programma e del corpo istruttori ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di addestramento.
2. In caso di esito positivo dell'esame di cui al comma 1 e' programmato il sopralluogo che consiste in accertamenti tecnici finalizzati a verificare la conformita' delle strutture e delle attrezzature ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi.
3. Al sopralluogo partecipano i rappresentanti dell'amministrazione appositamente incaricati, il direttore del corso ed il rappresentante del centro di addestramento o loro delegati ed alcuni appartenenti al corpo istruttori.
4. Nel corso del sopralluogo sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed e' visionato il materiale didattico. Sono, inoltre, effettuate esercitazioni pratiche con l'ausilio del corpo istruttori al fine di verificare il buon funzionamento delle attrezzature.
5. La data del sopralluogo e' concordata con il soggetto interessato.
6. Le spese di effettuazione del sopralluogo sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
7. Con apposito provvedimento sono definiti l'importo e le modalita' delle spese di cui al comma 6.
 
Art. 4.
Provvedimento formale di definizione del procedimento
1. Il provvedimento formale di definizione del procedimento e' adottato entro centottanta giorni, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 765.
2. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo contiene precise informazioni in merito alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, al numero degli allievi, nonche' alle modalita' relative allo svolgimento dei corsi.
3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza, contiene un'esposizione congrua della motivazione del diniego e l'indicazione dell'autorita' e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi.
 
Art. 5.
Sospensione o revoca
1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 4, comporta la sospensione del riconoscimento di idoneita' allo svolgimento del corso o, nei casi di piu' gravi violazioni, la revoca definitiva dello stesso.
 
Art. 6.
Controlli
1. L'amministrazione verifica la sussistenza, in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al comma 2, dell'art. 4, dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il rilascio del riconoscimento.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato almeno ogni tre anni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2007
Il direttore generale: Provinciali
 
Allegato 1

Al Ministero dei trasporti - Direzione
generale per la navigazione ed il
trasporto marittimo ed interno
Divisione 5 - Personale marittimo Viale
dell'Arte, n. 16 - 00144 Roma

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo - Convenzione internazionale IMO STCW'78, nella versione aggiornata.
Il sottoscritto.... in qualita' di.... dell'Istituto/Ente/Societa',...., con sede in....
Chiede ai sensi del/i decreto/i.... il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento del/i corso/i.... ....
Il sottoscritto allega alla presente la richiesta documentazione tecnico-amministrativa e precisamente:
1) documentazione a carattere generale: ...................................................................; ...................................................................; ...................................................................;
2) documentazione per il corso: ...................................................................; ...................................................................; ...................................................................;
3) documentazione per il corso: ...................................................................; ...................................................................; ...................................................................;
Data .................
Firma ..............
 
Allegato 2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE
MARITTIMO

Documentazione amministrativa:
1) atto costitutivo e/o statuto dal quale risulti che l'oggetto sociale prevede anche l'esercizio dell'attivita' di formazione professionale;
2) certificato di igiene ed abitabilita' dei locali utilizzati per il/i corso/i rilasciato dagli organi competenti;
3) prospetto relativo alla distribuzione temporale del programma del corso, suddiviso in lezioni teoriche e pratiche con indicazione delle rispettive ore e dei nominativi dei docenti istruttori;
4) autocertificazione, redatta nei termini di legge, (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestante la proprieta' dei locali e delle attrezzature; ovvero
atti di concessione o altro strumento giuridico (contratto di fornitura, contratto di locazione, ecc.) per l'utilizzo di locali, impianti e/o attrezzature non di proprieta', con indicazione della decorrenza, degli orari di utilizzo e del periodo di validita'. Il documento deve essere redatto su carta intestata del soggetto proprietario e firmato dai responsabili delle due parti (*);
5) composizione del corpo istruttori relativo ad ogni corso e nominativo del direttore del corso;
6) lettere d'incarico professionale sulla base del modello allegato;
7) fac-simile del modello di registro presenze degli allievi e degli istruttori, con indicazione in calce della firma del direttore dei corsi;
8) fac-simile dell'attestato di frequenza dei corsi rilasciato dai centri a seguito di esame finale, conforme ai modelli allegati ai decreti istitutivi dei corsi;
9) per i corsi per i quali sono previste esercitazioni pratiche, fac-simile della scheda personale da dove risulti che ogni allievo ha effettuato esercitazioni pratiche su ogni singola attrezzatura e/o apparecchiatura, con indicazione in calce della firma del direttore del corso e dell'allievo. Documentazione tecnica:
1) planimetria completa dei locali utilizzati per lo svolgimento del corso, dalla quale sia possibile rilevare l'aula o le aule destinate alle lezioni teoriche relative ad ogni corso, con indicazione dei metri quadrati e del numero dei posti a sedere;
2) elenco dei sussidi didattici di cui e' dotata ciascuna aula secondo quanto previsto dai decreti istitutivi;
(*) In corso di istruttoria si puo' accettare anche una dichiarazione di disponibilita' all'uso dei locali, delle attrezzature e delle strutture (piscina, campo esercitazione antincendi), rilasciata dai ispettivi proprietari. L'atto formale di concessione deve essere comunque acquisito dall'amministrazione prima della visita ispettiva. 3) planimetria dei locali destinati alle esercitazioni pratiche, comprensiva della sistemazione delle attrezzature e/o apparecchiature utilizzate per dette esercitazioni (documentazione non necessaria per il corso P.S.S.R.);
4) copia della dispensa didattica predisposta per ciascun corso; tale dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresi' organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto per quei corsi indirizzati anche ai marittimi appartenenti alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. ...;
5) sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito, ai sensi della regola I/8 della Convenzione STCW/95 e della sezione A-I/8 del Codice STCW, che riporti tutte le informazioni sulle risorse umane e tecniche, i criteri di valutazione della formazione (obiettivi di formazione, strumenti forniti agli allievi, risorse utilizzate, procedure gestionali e metodologie interne di valutazione, risultati finali) e corredato, inoltre, da schede relative alla verifica dei requisiti degli allievi e della soddisfazione degli allievi e degli istruttori;
6) curricula in originale firmati e datati del corpo istruttori comprovanti il soddisfacimento dei requisiti previsti dai decreti istitutivi e redatti secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione; per gli istruttori capitani produrre anche l'estratto di matricola o copia del libretto di navigazione;
7) elenco dettagliato delle attrezzature e/o apparecchiature e dell'equipaggiamento utilizzato durante il/i corso/i, con indicazione della marca, del modello e del tipo di riconoscimento;
8) elenco del materiale didattico di sostegno all'attivita' corsuale e dei testi di riferimento IMO, secondo quanto previsto dai decreti istitutivi dei corsi. Documentazione tecnica aggiuntiva relativa ai seguenti corsi:
Sopravvivenza e salvataggio:
1) planimetria della piscina con relativi disegni di dettaglio da cui desumere in particolare l'estensione della profondita' utile per effettuare le previste esercitazioni pratiche;
2) descrizione del dispositivo atto a simulare il recupero dall'alto del naufrago e della struttura utilizzata per l'esercitazione dei tuffi, qualora la piscina fosse sprovvista di idoneo trampolino; la suddetta documentazione deve essere corredata dalla certificazione di collaudo rilasciata dagli organi competenti;
3) mappa dello spazio acqueo dove svolgere la prevista esercitazione di voga, con relativa autorizzazione della locale autorita' marittima;
4) marca e modello delle zattere e dell'imbarcazione di salvataggio con relativa documentazione di corredo: dichiarazioni di «tipo approvato»; certificato di revisione (zattere) e dichiarazione dello stato d'uso della lancia, rilasciati da organismi riconosciuti dall'Amministrazione. Antincendio di base ed avanzato.
Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato relativa all'area utilizzata per le esercitazioni antincendio che riporti la descrizione e le caratteristiche: delle strutture e delle attrezzature presenti sul campo prove; dell'impianto di adduzione del combustibile e dell'impianto idrico antincendio - (la riserva d'acqua deve essere idonea a garantire lo svolgimento delle esercitazioni).
Alla relazione devono essere altresi' allegate la planimetria del campo prove, i disegni della tuga e della galleria del fuoco, nonche' le autorizzazioni e le certificazioni di collaudo rilasciate dagli organi competenti. Sicurezza petroliere, chimichiere e gasiere.
Elenco dettagliato delle attrezzature previste dagli allegati B ai decreti istitutivi dei corsi, corredato da specifiche tecniche, monografie, disegni, ecc. .... e se possibile, materiale fotografico e/o supporti informatici. In particolare, per l'impianto di simulazione della movimentazione del carico, documentazione tecnica che ne specifichi nel dettaglio le caratteristiche, la configurazione e le operazioni simulate.
 
Allegato 3
LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE
In data odierna si incarica il.... di far parte del corpo istruttori, in qualita' di (1)...., ai fini della trattazione del programma previsto per lo svolgimento del corso di addestramento di (2)....(decreto (3)....)
L'incarico avra' la durata di ogni singolo corso e sara' tacitamente rinnovato per ogni successivo corso.
Data ............
Il responsabile
della struttura addestrativa
Firma per accettazione
dell'istruttore incaricato

(1) Indicare il tipo di docenza (es.: capitano di lungo corso, maestro di salvamento, ecc. ...) ed i requisiti richiesti dal decreto
istitutivo del corso.
(2) Indicare la tipologia di corso.
(3) Indicare il decreto istitutivo del corso.
 
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