Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32
Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
Viste le sezioni VI-bis e IX del Capo V del titolo V del libro V del codice civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Relazione sulla gestione
1. L'articolo 2428 del codice civile e' modificato come segue:
a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta»;
c) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
«L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».
2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al comma 1, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consoli-damento.».
4. L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano»;
b) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi;»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».
5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al comma 1, le parole: «da cui risultino le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano»;
c) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi.»;
d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/51/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 luglio 2003, n. L 178.
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 luglio 1983, n. L 193.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1986, n. L 372.
- La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1991, n. L 374.
- Gli articoli 1, 2 e l'allegato B, della legge
18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discrimi-natorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.».
Allegato B
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicu-razione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
Þ-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.».
- La sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V
del codice civile, reca: «Dell'amministrazione e del
controllo».
- La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del
codice civile, reca: «Del bilancio».
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo
1990, n. 69 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie in materia societaria), e' il
seguente:
«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunita'
europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del
13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in
conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi e
fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle
norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
a) realizzare l'obiettivo della completezza e
analiticita' dell'informazione del bilancio, con le
semplificazioni consentite dalla direttiva per le societa'
di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza
e capacita' informativa assicurato dalle disposizioni
vigenti;
b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a
quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n.
78/660, con facolta' di utilizzare anche le previsioni
dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della
stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla
lettera a);
c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
voci dei conti annuali, le regole detratte dagli
articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59
della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45
della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a
specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi
di valutazione di cui all'art. 33;
d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi
vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle
disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione
della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di
singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della
normativa tributaria;
e) prevedere e regolare la redazione di bilanci
consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di
minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art.
6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle societa'
di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici
che controllino altre imprese;
f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad
altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai
quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle
finalita' della direttiva;
g) considerare fattispecie di controllo, per gli
effetti stabiliti dalla lettera, almeno quelle in cui
un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a
tali fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a
societa' fiduciarie e a persone interposte, ma non anche
quelli spettanti per conto di terzi;
h) prevedere la possibilita' di effettuare un
consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta,
secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n.
83/349;
i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle
direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro
forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che
svolgono in via esclusiva o prevalente, anche
indirettamente, attivita' di raccolta e collocamento di
pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa
assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge
17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella
detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria;
l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del
codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con
le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre
l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie
per il coordinato adattamento del sistema vigente alle
innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive
previste dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n.
37, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 febbraio 1989, n. L 44.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2428 del codice
civile, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
ai rischio di variazione dei flussi finanziari.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 40 del citato
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidameto sono
esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'art. 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, del citato
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Relazioni sulla gestione). - 1. Il bilancio
dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di
una relazione degli amministratori contenente un'analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato della
gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e
incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte
secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle
attivita' specifiche delle imprese, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni
caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla
lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle
imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da
altre imprese incluse nel consolidamento;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
e) l'evoluzione prevedibile della gestione;
f) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui
all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate,
imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese
sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19,
comma 1;
f-bis) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo,
al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al
rischio di variazione dei flussi finanziari;
f-ter) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2 si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.
3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la
relazione sulla gestione dell'impresa possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 94 e 100,
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 94 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa e dell'andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui
l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni
caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative
adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli
investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
e di variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate
e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo
fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche'
i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti
aggiuntivi di essi.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.».
«Art. 100 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione; nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte. Dalla relazione risultano:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di
prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei
flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
del risultato della loro gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari
pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al
personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti
agli importi riportati nel bilancio consolidato e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'art. 94 possono essere presentate in un unico
documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle
questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese
incluse nel consolidamento.».



 
Art. 2
Relazione di revisione

1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: "La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a
revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla
societa'; b) una descrizione della portata della revisione svolta con
l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.".
2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Analoga relazione e' predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile" sono sostituite dalle seguenti: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.".((2))
3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue: a) il comma 2 e' abrogato; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio
consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa';
b) una descrizione della portata della revisione svolta con
l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con
il bilancio consolidato.
4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul
bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la
relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.".
4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: "Relazioni di revisione".
5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "Le relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e".
6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i criteri di redazione", sono aggiunte le seguenti: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".
7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a
revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla
societa' che ha conferito l'incarico; b) una descrizione della portata della revisione svolta con
l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi; d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio.". --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta in nota il testo del presente articolo, comma 2, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/03/2007, n. 75: ((2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter".)) La suddetta modifica entra in vigore il 30/03/2007.



Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2409-ter del codice
civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2409-ter (Funzioni di controllo contabile). - Il
revisore o la societa' incaricata del controllo contabile:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con
periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove
redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto.
La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa';
b) una descrizione della portata della revisione
svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore
sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul
bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio,
la relazione illustra analiticamente i motivi della
decisione.
La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.
La relazione sul bilancio e' depositata presso la sede
della societa' a norma dell'art. 2429.
Il revisore o la societa' incaricata del controllo
contabile puo' chiedere agli amministratori documenti e
notizie utili al controllo e puo' procedere ad ispezioni;
documenta l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto
presso la sede della societa' o in luogo diverso stabilito
dallo statuto, secondo le disposizioni dell'art. 2421,
terzo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 2429, del codice civile,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione,
almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio
della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. Il
collegio sindacale, se esercita il controllo contabile,
redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo
bilancio delle societa' controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle societa' collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della societa', insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del
controllo contabile, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci
possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
societa' controllate prescritto dal comma precedente puo'
essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 41 del citato
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato). - 1. Il
bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un
controllo, che ne accerti la regolarita' e la
corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa
controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese
incluse nel consolidamento.
2. (Abrogato).
3. Il controllo e' demandato agli organi o soggetti,
cui e' attribuito per legge quello sul bilancio di
esercizio dell'impresa controllante.
4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono
risultare da una relazione.
4-bis. La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro
delle regole di redazione applicate dalla societa';
b) una descrizione della portata della revisione
svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore
sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio consolidato.
4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio
sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione.
4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal
revisore.
5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione
devono essere comunicati per il controllo con il bilancio
d'esercizio.
6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni
indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo
sia approvato. I soci possono prenderne visione.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 156, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario, come modificato dal presente decreto:
"Art. 156 (Relazioni di revisione). - 1. La societa' di
revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le
relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della
revisione contabile, che deve essere socio o amministratore
della societa' di revisione e iscritto nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia
e giustizia.
2. La societa' di revisione esprime un giudizio senza
rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell'esercizio.
3. La societa' di revisione puo' esprimere un giudizio
con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio.
In tali casi la societa' espone analiticamente nelle
relazioni i motivi della propria decisione.
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio la societa' di
revisione informa immediatamente la CONSOB.
4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni
comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa' che ha conferito
l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione
svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore
sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio.
5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma
dell'art. 2435 del codice civile e devono restare
depositate presso la sede della societa' durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea o la riunione del
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche'
il bilancio non e' approvato.".



 
Art. 3.
Bilancio consolidato
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, la parola: «inoltre» e' soppressa.
2. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28» sono sostituite dalla seguente: «collegate»;
b) il comma 3 e' abrogato.
3. All'articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 28, 36 e
38 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Casi di esclusione dal consolidamento). - 1.
(Abrogato).
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese
controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il
complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini
suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della
controllante e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza
spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.».
«Art. 36 (Partecipazioni non consolidate). - 1. Le
partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese
collegate sono valutate con il criterio indicato nell'art.
2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza
positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il
valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte
derivante da utili, e' iscritta in apposita voce del conto
economico.
2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante
ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non
essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal
comma precedente.
3. (Abrogato).».
«Art. 38 (Contenuto della nota integrativa). - 1. La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione
dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale
nello Stato;
c) le ragioni delle piu' significative variazioni
intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del
passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e
ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci "ratei e riscontri" e
della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare e' significativo;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
h) se l'indicazione e' utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle
imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo
complessivo degli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese
controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art.
28;
i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
e secondo aree geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri
oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso
banche ed altri;
m) la composizione delle voci "proventi straordinari"
e "oneri straordinari", quando il loro ammontare e'
significativo;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con
separata indicazione di quello relativo alle imprese
incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria,
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di
tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;
o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie ed i relativi importi, appositamente
evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
voci del conto economico;
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro
natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie
iscritte a un valore superiore al loro fair value, con
esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle
singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il
metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art.
36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese
controllate e collegate.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
o-ter) e o-quater) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis),
per la definizione di strumento finanziario, di strumento
finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai
principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e
compatibili con la disciplina in materia dell'Unione
europea.».



 
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entita' e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del codice civile.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16, del citato
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 16 (Criteri di valutazione). - 1. Gli elementi
dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli
elementi dell'attivo. Puo' comprendere anche altri costi
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,
relativi al periodo di produzione e fino al momento a
decorrere dal quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli
immobili il costo di produzione puo' comprendere tutti i
costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri
finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al
momento a decorrere dal quale l'immobile puo' essere
utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve
essere segnalata nella nota integrativa.
2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole,
materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata
nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate
nella nota integrativa.
3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che
alla data della chiusura dell'esercizio risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei
commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore;
questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di
valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo
di redigere il bilancio consolidato, al valore
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la
differenza e' motivata nella nota integrativa.
5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o
piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del
costo indicato al comma 1, per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi richiamati
nell'art. 89, comma 1, del codice delle assicurazioni
private. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima
volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore
al valore corrispondente del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le
plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto
metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non
distribuibile.
6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo
non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio
dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore,
al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato. Tale minor valore non puo' essere mantenuto nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle
rettifiche effettuate.
7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla
classe C "investimenti" dell'attivo, determinato ai sensi
dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato
nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo
all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati,
per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000.
Detto obbligo e' imposto esclusivamente a fini di
comparabilita' e trasparenza e non mira a modificare il
trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota
integrativa sono inoltre indicati per ciascuna categoria di
strumenti finanziari derivati, il loro fair value e
informazioni sulla loro entita' e natura. A tale fine si
applicano i commi da 2 a 5 dell'art. 2427-bis del codice
civile.
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami
vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti
derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art.
2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente
secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del
presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 24,
comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati.
Nella nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di
valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti
investimenti ed indicato il valore determinato secondo il
criterio del costo di acquisizione di cui ai
commi precedenti.
9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore
presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di
assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione
degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite
dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti
categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative
svalutazioni possono essere determinate anche in modo
forfettario; il loro importo e' indicato nella nota
integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di
assicurati determinate in conformita' al presente comma si
applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Le provvigioni di acquisizione liquidate
anticipatamente al momento della sottoscrizione del
contratto possono essere imputate interamente all'esercizio
ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della
durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve
essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in
tariffa.
11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo, di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
memorizzati.
12. L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; e'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata di utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa.
13. Il disagio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito.
14. Il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa.
15. Gli attivi della classe F.1 "altri elementi
dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante
qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente,
di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio,
sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro
entita', valore e composizione.
16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad
utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso e'
iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo
puo' essere ammortizzato per quote nel periodo
intercorrente tra la data di acquisto e la data di
scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad
utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo'
essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso
periodo. Le differenze predette sono indicate
separa-tamente nella nota integrativa.
17. (Abrogato).».



 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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