Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007 |
Iscrizione della denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» riferita alla categoria degli Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 2 marzo 2007 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA «CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO» I.G.P. INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Regolamento CEE n. 2081/1992
Art. 1. Nome del prodotto L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», e' riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2081/1992. Art. 2. Varieta' coltivate L'I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varieta': Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG). Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate: forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali; colore: arancio intenso compreso il colletto; contenuto: saccarosio > 3%; beta carotene > 100 mg/kg; acido ascorbico > 5 mg/kg; proteine > 1,2%; fibra > 1,2%; proprieta' fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea. Per tutte le varieta' la categoria commerciale deve essere extra e prima. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare e' l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi. Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 della regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°. PERIMETRAZIONE DELL'AREA Altopiano del Fucino Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza, si incontra la localita' Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 10, strada 11 fino a Paterno di Avezzano localita' Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo strada 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di strada 17, strada 18, strada 19, strada 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada 32 in localita' Balzone fino ad arrivare al comune di Trasacco incrocio di strada 36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39, strada 40 fino al comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza. Art. 4. Origine del prodotto La coltivazione delle carote in pieno campo e' iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950. I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno cosi' inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino. Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo e' da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni. Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, e' individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorieta' che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorieta' che induce molti operatori a far uso della denominazione di origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione. Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dovra' verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» alle prescrizioni del disciplinare. Art. 5. Terreni - Semine - Tecniche colturali - Raccolta e lavorazione - Terreni I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella preparazione degli impianti si procede con: aratura; fresatura per l'affinamento della superficie; rullatura per consentire una profondita' di semina costante; non e' consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo. Semine La semina e' esclusivamente meccanica per garantire uniformita' di distribuzione e densita' colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme e' distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue. Il seme e' posto ad una profondita' variabile dai 0.5 ai 1,5 cm. L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente e' minimo di 4 anni. Tecniche colturali Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile. Sono comunque prescritte: almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti; almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto. Irrigazioni Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato e' per aspersione. Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosita' diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino. Raccolta e lavorazione La raccolta e' praticata valutando gli stadi di maturazione piu' idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualita' fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare. Il prodotto da destinare alla conservazione dovra' essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar. Inoltre si dovra' tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilita' e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio cosi' da evitare l'esposizione al sole del prodotto. Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore. Caratteristiche del prodotto Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime: forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice; dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualita' e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria. Art. 6. Legame con l'ambiente La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale. La grandissima disponibilita' di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attivita' correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonche' la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto cio' ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorieta' di area caroticola per eccellenza. Art. 7. Controlli e vigilanza I controlli e la vigilanza saranno garantiti da un organismo conforme all'art. 10 del regolamento CEE2081/92. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni: La denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» I.G.P. Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia. E' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare. Art. 9. Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta. L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e trasformato o elaborato. Art. 10. Logo Il marchio di identificazione e' rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS) bordato di nero, Carota dell'Altoniano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una piu' bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.
----> vedere Logo a pag. 36 della G.U. <---- |
| REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART.5 DOP ( ) I.G.P. (X) N. Nazionale del fascicolo: 13/2002
1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; tel: 06-4819968 - fax: 06-42013126; e-mail: qtc3@politicheagricole.it 2. Associazione richiedente. 2.1. Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione degli ortaggi dell'altopiano del Fucino. 2.2. Indirizzo: p.zza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (L'Aquila) Tel. (39)863502231. 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale e trasformati - Carota. 4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2. 4.1. Nome: «Carota dell'altopiano del Fucino». 4.2. Descrizione: L'I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivar della specie «Daucus carota L.», derivanti dalle seguenti varieta': Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG). Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate: forma: - cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali; colore: - arancio intenso compreso il colletto; contenuto: - saccarosio > 3%; - beta carotene > 100 mg/kg; - acido ascorbico > 5 mg/kg; - proteine > 1,2%; - fibra > 1,2%; proprieta' fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea. Per tutte le varieta' la categoria commerciale deve essere extra e prima. 4.3. Zona geografica. La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» e' l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi 4.4. Prova dell'origine. La coltivazione delle carote in pieno campo e' iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950. I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno cosi' inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino. Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come lo sviluppo di fitopatologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo e' da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni. Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, e' individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorieta' che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorieta' che induce molti operatori a far uso della denominazione «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione. Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo di controllo. Lo stesso, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dovra' verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» alle prescrizioni del disciplinare di produzione. 4.5. Metodo di ottenimento. Le tecniche di produzione riportano modalita' ordinarie di coltivazione della carota individuabili nelle operazioni seguenti: preparazione del letto di semina mediante: aratura; fresatura per l'affinamento della superficie; rullatura; concimazione che escluda l'uso di letame onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo. La semina e' esclusivamente meccanica per garantire uniformita' di distribuzione e una ottimale densita' colturale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme e' distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue. Il seme e' posto ad una profondita' variabile dai 0,5 ai 1,5 cm. L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente e' di minimo 4 anni. Le tecniche colturali sono eseguite normalmente a macchina. Sono previste almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno al fine di assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti; e almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto. Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato e' per aspersione. Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino. La raccolta e' praticata valutando gli stadi di maturazione piu' idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualita' fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui al punto 4.2. Il prodotto da destinare alla conservazione dovra' essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar, considerando l'andamento climatico per garantire conservabilita' e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio cosi' da evitare l'esposizione al sole del prodotto. Appena raccolte le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore. 4.6. Legame. La grandissima disponibilita' di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attivita' correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonche' la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto cio' ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorieta' di area caroticola per eccellenza. L'Altopiano del Fucino, area particolarmente nota per la produzione di ortaggi, si colloca geograficamente nell'Italia centro-meridionale, in quella che e' considerata la Regione dei Parchi, l'Abruzzo. L'area interamente pianeggiante, ad una altitudine di 700 mt s.l.m., con i suoi 16.000 Ha, e' circondata da monti di particolare interesse ambientale come quelli del «Parco nazionale d'Abruzzo», del «Velino-Sirente» e degli «Ernici-Simbruini. La sua origine, quale zona agricola, non ci porta piu' lontano della fine del 1800 quando furono completate le opere di prosciugamento, ad opera del principe Alessandro Torlonia, di quello che era considerato il terzo lago d'Italia come estensione: Il Lago del Fucino. Di fronte a questi eventi l'Altopiano del Fucino si puo' definire come «Territorio giovane, altamente produttivo ed incontaminato» che, grazie alla natura del terreno ed al clima particolarmente favorevole, riesce a trasmettere agli ortaggi peculiarita' organolettiche e nutrizionali tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori europei. La natura del terreno e' sabbioso-limoso con elevata quantita' di calcare attivo, la reazione (PH) e' tra subalcalina ed alcalina, con valori elevati di sostanza organica attribuibile anche alle laute concimazioni letamiche effettuate dagli agricoltori del Fucino con cadenza biennale. Il clima e' influenzato dalla presenza di catene montuose circostanti, dall'altitudine e dall'umidita' relativa ceduta dalla fitta rete di canali che assicurano sia il fabbisogno idrico durante le coltivazioni che il recupero delle acque superflue in inverno. In sostanza si hanno inverni rigidi e piovosi mentre in estate il caldo investe tutto il territorio prevalentemente in luglio e meta' agosto, inoltre, in considerazione dell'altitudine, la zona e' caratterizzata da notevoli escursioni termiche che avvengono tra il giorno e la notte. L'evoluzione colturale, successivamente alla bonifica, ha visto le prime coltivazioni di patate e barbabietole da zucchero, successivamente altre colture, tra cui le carote, hanno avuto il loro insediamento nell'Altopiano del Fucino, oltre per consentire un migliore avvicendamento colturale, anche per una maggiore specializzazione dei coltivatori unita all'intraprendenza degli stessi. Il Fucino ha trovato nella carota la sua coltura trainante, grazie anche alle peculiarita' che il territorio stesso riesce a trasmettere al prodotto. Le carote prodotte nel Fucino, proprio per la tipologia dei terreni molto sciolti e privi di scheletro, si caratterizzano per la forma della radice, prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice, inoltre altre caratteristiche sono rintracciabili nel contenuto di elementi nutritivi: nelle Carote dell'Altopiano del Fucino vanno segnalati in positivo un levato contenuto in acido ascorbico (5 mg/Kg) e zuccheri totali con un equilibrato rapporto tra gli stessi. Il contenuto in glucidi e' superiore allo standard e si accompagna ad un tenore in proteine dell'1,2%, mentre il contenuto in fibra (1,8%) rende maggiormente biodisponibile la quantita' di oligoelementi presenti (calcio, ferro, fosforo e potassio). Le vitamine nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti che la rendono ben distinguibile; tiamina, riboflavina e soprattutto carotene (&62; 100 mg/kg) risultano presenti con alti valori. 4.7. Struttura di controllo. Nome: Agroqualita'. Indirizzo: via Montebello n. 8 - 00185 Roma. (tel. 0647822463 - fax 0647822439). 4.8 Etichettatura. Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni: la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» I.G.P. Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione; tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia. E' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare. I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta. L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato. 4.9. Logo. Il marchio di identificazione e' rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una piu' bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE. 4.10. Condizioni nazionali. Parte riservata alla commissione. N. CE: .......... Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: .......... |
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