Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 marzo 2007 |
Autorizzazione all'Organismo «ECO S.p.a.», in Faenza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' dei recipienti semplici a pressione. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 87/404/CEE e 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione; Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311 di attuazione delle direttive 87/404/ CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003, concernente adeguamento e semplificazione della documentazione da produrre per l'autorizzazione per gli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza con la quale l'Organismo «ECO S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Mengolina 33, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti in cui alle direttive sopracitate; Visto l'accreditamento SINCERT 067/A; Vista l'autorizzazione a certificare ai sensi della direttiva 97/23/CE gia' concessa con decreto ministeriale 16 novembre 2005; Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti in allegato II della direttiva 87/404/CEE; Decretano: Art. 1. 1. L'Organismo «ECO S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Mengolina 33, e' autorizzato alla certificazione per le direttive in premessa relativamente ai soli recipienti semplici a pressione non aventi rilevanza con problemi di sicurezza dall'incendio; 2. In relazione al precedente comma l'Organismo «ECO S.p.a.» verifica, prima dell'emissione in servizio di ogni tipologia di recipiente, la completezza delle istruzioni per l'uso di cui all'Allegato II, punto 2 al decreto legislativo 311/91, predisposte dal fabbricante e comprendenti la non idoneita' per modalita' di impiego connesse alla sicurezza dall'incendio. |
| Art. 2. L'Organismo «ECO S.p.a.» esercita anche la verifica CEE di conformita' prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalita' e procedure in esso stabilite. |
| Art. 3. L'Organismo «ECO S.p.a.» esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 secondo le forme, modalita' e procedure in esso stabilite. |
| Art. 4. L'Organismo «ECO S.p.a.» attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre, n. 311 secondo le forme e modalita' in esso indicate. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2007 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive Bianchi Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Battistoni |
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