Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 marzo 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bontempo Antonella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Bontempo Antonella Maria nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 15 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di ingenieur ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il diplom-ingenieurin (Dipl.Ing. FH), presso la «Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Sciencies» in data 28 giugno 2002 e del titolo di «Master of Science M.SC Sustainable Energy Competence» presso la «Fachhonchsule Rottenburg» del 31 maggio 2005; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria; Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania e che ha prodotto attestati di formazione; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bontempo Antonella Maria, nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 15 novembre 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) scienza delle costruzioni, 2) tecnica delle costruzioni, 3) topografia, 4) estimo e solo orale 5) ordinamento e deontologia professionale oltre che su deontologia professionale (solo orale) oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di un anno. Roma, 14 marzo 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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