Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2007
Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, commi 2, 10, e 25-ter, di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, lettera d);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, recante il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in particolare l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006;
Sentite le competenti Commissioni I e V della Camera e del Senato che hanno espresso parere rispettivamente in data 20 dicembre 2006 e 21 dicembre 2006; 19 dicembre 2006 e 17 gennaio 2007;
Sentito il Ministero interessato;
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Strutture trasferite
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006, sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le strutture del Servizio centrale di segreteria del CIPE previste all'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, avviene secondo termini e modalita' di cui al presente decreto.
 
Art. 2.
Personale trasferito e assegnato
1. Fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 6 e 7, il personale dirigente e non dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'allegato 2, in servizio presso le strutture oggetto di trasferimento, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge n. 181/2006, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001 relativi alle strutture trasferite indicati nell'allegato 3, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. In attuazione dell'art. 1 comma 10-bis del decreto-legge n. 181/2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' individuato nell'allegato 4. Contestualmente ai sensi del comma 10-ter dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze rende indisponibili un numero corrispondente di incarichi fino alla scadenza indicata dallo stesso comma.
4. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.
5. Sono altresi' trasferiti i posti di componente della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale e dell'UTFP di cui all'allegato 5, da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Art. 3.
Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale, al netto delle somme gia' impegnate, stanziate per l'anno 2006 sui capitoli di pertinenza del centro di responsabilita' 5 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti le funzioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale, nell'ambito, rispettivamente, delle unita' previsionali di base 5.1.1.0. - funzionamento e 5.1.2.2. - programmazione valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, nonche' il capitolo di spesa n. 7698 relativo al Fondo nazionale per la montagna nell'unita' previsionale di base 5.2.3.13.
Sono inoltre trasferite alla medesima Presidenza, nell'ambito del centro di responsabilita' 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.1.1.0. - funzionamento, afferenti le funzioni dell'Unita' tecnica finanza di progetto, nonche' le risorse di cui all'art. 8, comma 1.
2. In relazione al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede, per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con propri decreti, al trasferimento delle risorse finanziarie di rispettiva competenza al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. A seguito dell'individuazione dell'idonea sistemazione di cui al successivo art. 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedera' con propri decreti a trasferire le risorse finanziarie nel limite dei minori costi sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mancato utilizzo dei locali sede delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto. Il termine del 30 giugno 2007 di cui al successivo art. 5 e' condizionato all'entrata in vigore dei suddetti decreti di trasferimento delle risorse.
 
Art. 4.
Beni mobili strumentali ed attivita' informatiche
1. I beni mobili relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La Presidenza dei Consiglio dei Ministri, sulla base di appositi accordi a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento degli assetti e delle attivita' informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' continuare ad avvalersi degli impianti e dei servizi informatici gia' in uso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alle predette strutture trasferite, non oltre il 30 giugno 2007. Tale termine e' condizionato all'effettiva stipula degli accordi di cui al precedente comma 2 o, in alternativa, al trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dei minori costi sostenuti dal suddetto Ministero per il mancato utilizzo degli impianti e dei servizi informatici da parte delle strutture trasferite.
 
Art. 5.
Beni immobili
1. Fino alla individuazione di altra idonea sistemazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potra' utilizzare i locali, appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze, dove attualmente hanno sede le strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.
 
Art. 6.
Successione nei rapporti giuridici
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni e obbligazioni in atto subordinatamente al trasferimento, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006, nonche' per il funzionamento e l'organizzazione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.
2. I poteri di nomina nelle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1 e di designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei limiti delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge n. 181/2006.
 
Art. 7.
Disposizioni speciali per il personale non dirigente
1. Il personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, puo' partecipare, purche' in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure, nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili ai sensi del presente decreto.
3. Il personale non dirigente risultato idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza, nella posizione economica per la quale ha concorso, nel caso si sia resa disponibile a seguito di pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo una posizione presso una delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ricoperta da uno dei dipendenti vincitori nell'ambito della corrispondente procedura di passaggio all'interno delle aree, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.
4. Il personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, idoneo, nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore, in misura non eccedente rispetto ai trasferimenti di cui al precedente comma 3.
5. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 181/2006, non puo' essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.
 
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle strutture amministrative trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, nonche' annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.
2. Ai fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-bis del decreto-legge n. 181/2006, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire e' determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
3. Con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 7 e al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vengono trasferite le relative, eventuali, risorse.
4. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 6, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre amministrazioni, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze e gia' in servizio presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, alla scadenza dell'incarico, del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 7 appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze gia' in servizio presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero medesimo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'atto del giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'invarianza della spesa procedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto-legge n. 181/2006 o attuativi di ulteriori disposizioni normative, tenendo anche conto del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
7. Le unita' di personale, dirigenziale e non, appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono aggiuntive rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Roma, 31 gennaio 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2007 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 60
 
Allegato 1
ai sensi dell'art. 1, comma 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferite le strutture, gli uffici dirigenziali generali e non generali di seguito indicati:
1. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:
Ufficio I. Attivita' amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attivita' relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio ufficiale e banca dati del CIPE; coordinamento nella trattazione di questioni attinenti rapporti pregressi della Segreteria del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del Servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al Servizio; affari generali, servizi centralizzati e segreteria del direttore; coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio; coordinamento dell'attivita' prelegislativa a supporto degli uffici del Servizio.
Ufficio II. Istruttoria per il CIPE, in collaborazione con l'Ufficio III del Servizio progetti, studi e statistiche, della programmazione e dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; verifica dell'attuazione dei programmi, finanziati con le predette risorse, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle materie di competenza della prima e della quinta Commissione e supporto alle medesime.
Ufficio III. Supporto tecnico-amministrativo per le attivita' relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilita' di competenza del CIPE; politica tariffaria; cura dei rapporti tra il CIPE e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), organo di consulenza costituito presso la Segreteria del CIPE; istruttoria di ogni altra attivita' attribuita al CIPE nelle materie di competenza.
Ufficio IV. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti a direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo, industriale, del turismo e della nuova occupazione, nonche' della ricerca e innovazione tecnologica; istruttoria delle materie di competenza della seconda e della quarta Commissione e supporto alle medesime; istruttoria di ogni altra attivita' attribuita al CIPE nelle materie di competenza.
Ufficio V. Supporto tecnico-amministrativo per le materie relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti; istruttoria delle materie di competenza della terza Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attivita' attribuita al CIPE nelle materie di competenza.
Ufficio VI. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti allo sviluppo sostenibile sotto il profilo della tutela ambientale, alla difesa del suolo e alle bonifiche; attivita' per lo sviluppo dei territori montani, predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle materie di competenza della sesta Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attivita' attribuita al CIPE nelle materie di competenza.
Ufficio VII. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti alle politiche sociali, sanita', politiche abitative, istruzione e formazione professionale, previdenza e assistenza, sviluppo del terzo settore e delle attivita' sportive e culturali; interventi diretti a garantire pari opportunita' sul piano economico e sociale per superare le diversita' di genere, razza o religione; esame del contenzioso relativo alla sorveglianza del prezzo dei farmaci per il periodo antecedente al trasferimento delle competenze al Ministero della salute.
Ufficio VIII. Impostazione e gestione delle attivita' necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), istituito presso il CIPE dalla legge n. 144 del 1999, art. 1, e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 2003, art. 11; elaborazione di proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordinamento delle attivita' di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici.
2) Il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).
3) L'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 19 maggio 1999, n. 144.
4) La Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo dicembre 1997, n. 430 e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61.
 
Allegato 2
Tabella 1
PERSONALE DA TRASFERIRE
AI SENSI DELL'Art. 2, COMMA 1

Qualifica |Totale trasferiti --------------------------------------------------------------------- DIR01F | 0 --------------------------------------------------------------------- DIR01F.,articolo 19, decreto legislativo n. | 165/2001 | 1 --------------------------------------------------------------------- DIR02F | 6 --------------------------------------------------------------------- DIR02F., articolo 19, decreto legislativo n. | 165/2001 | 2 --------------------------------------------------------------------- C3S | 7 --------------------------------------------------------------------- C3 | 9 --------------------------------------------------------------------- C2 |17 --------------------------------------------------------------------- C1S | 5 --------------------------------------------------------------------- C1 | 2 --------------------------------------------------------------------- B3S | 3 --------------------------------------------------------------------- B3 | 8 --------------------------------------------------------------------- B2 |26 --------------------------------------------------------------------- B1 | 1 --------------------------------------------------------------------- A1S | 2 --------------------------------------------------------------------- A1 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Totale |89
 
Allegato 3
ELENCO AI SENSI DELL'Art. 2, COMMA 2

Qualifica |Dotazione organica DIR01F | 1 DIR02F | 8 C3 | 24 C2 | 29 C1 | 19 B3 | 20 B2 | 17 B1 | 8 A1 | 5
Totale |131

La dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata calcolata applicando alla dotazione organica dell'ex Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione la stessa proporzione esistente tra i presenti nelle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e i presenti nelle strutture destinate al Ministero per lo sviluppo economico, pari ad una percentuale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19,17% calcolata sui dipendenti di ruolo.
 
Allegato 4
Tabella 1 ELENCO AI SENSI DELL'Art. 2, COMMA 3. INCARICHI DIRIGENZIALI
CONFERITI AI SENSI DELL'Art. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 165/2001

Posizione economica|Note decreto DIR01F |Incarico art. 19, decreto legislativo n. 165/2001 C3S |Incarico art. 19, decreto legislativo n. 165/2001 C3S |Incarico art. 19, decreto legislativo n. 165/2001
 
Allegato 5 ELENCO AI SENSI DELL'Art. 2, COMMA 5 DEI CONTINGENTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA E DELL'UNITA' TECNICA
FINANZA DI PROGETTO (UTFP)

Struttura |Componenti|Riferimenti normativi ---------------------------------------------------------------------
| |Decreto del Presidente della Segreteria tecnica - Cabina | |Repubblica 9 febbraio 1999, di regia |20 |n. 61, art. 6 --------------------------------------------------------------------- Unita' tecnica finanza di | |Legge 17 maggio 1999, n. 144, progetto |15 |art. 7

La Segreteria tecnica della Cabina di regia e l'UTFP sono disciplinate dalla normativa sopra richiamata per cio' che concerne i componenti. Detti organismi non hanno una dotazione organica propria ne' posti di funzione dirigenziale. I componenti, infatti, sono nominati direttamente con decreto ministeriale. Invece, la dotazione organica relativa al personale di ruolo assegnato ai citati organismi e' ricompresa nella tabella di cui all'allegato 3.
 
Allegato 6
Tabella 1
ELENCO AI SENSI DELL'Art. 8, COMMA 4

Qualifiche|Struttura |Com. out |F.R. out|Totale --------------------------------------------------------------------- C3S |Segr. tecnica CdR| |c/o PCM |1 --------------------------------------------------------------------- C3 |Serv. segr. CIPE |c/o Agenzia del farmaco | |1 ---------------------------------------------------------------------
| |c/o Alto Commiss. | | C2 |Serv. segr. CIPE |Anticorruz. | |1 --------------------------------------------------------------------- B3S | Serv. segr. CIPE|c/o MAE | |1 ---------------------------------------------------------------------
Totale| | |4 |
 
Allegato 7
Tabella 1
ELENCO AI SENSI DELL'Art. 8, COMMA 5

Qualifiche |Struttura |IN UDDMM |Totale B3S |Serv. Segr. CIPE | Dal 6 giugno 2006 |1 Totale | |1 |
 
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