Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 febbraio 2007
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006. (Deliberazione n. 36/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 febbraio 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 180/05;
la comunicazione 1° marzo 2005 degli uffici dell'Autorita' alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive (prot. Autorita' RM/M05/896);
la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1995, n. 235/05 (di seguito: deliberazione n. 235/05);
il decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
Considerato che:
l'art. 13, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, e' destinato all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di misure e di interventi su utenze energetiche la cui titolarita' e' di organismi pubblici, e che tali misure e interventi sono definiti nel programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;
l'art. 13, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;
l'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti affinche' la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dallo stesso art. 13, nonche' ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;
l'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 235/05 dispone che gli oneri sostenuti dalla CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della medesima deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1, lettera l), della deliberazione n. 5/04 (di seguito: Conto), a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto ministeriale, con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione;
con decreto ministeriale 22 dicembre 2006 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno approvato il programma di cui all'art. 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, individuando la ripartizione delle risorse destinate tra le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorita' con nota del 1° marzo 2005;
l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 individua, a valere sulle risorse di cui al comma 1, del medesimo decreto, un importo pari a 850.701,54 euro per la copertura degli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per l'effettuazione di attivita' di monitoraggio e diffusione dei risultati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 dispone che l'Autorita' adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso e provvede all'attuazione di quanto disposto all'art. 8 dello stesso decreto;
Ritenuto opportuno:
dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui all'art. 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
definire le modalita' di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;
richiedere alle regioni e alle province autonome l'invio ai competenti Ministeri, all'Autorita' e alla CCSE, di informazioni coerenti con quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e funzionali all'erogazione delle somme di cui al primo alinea;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
a) CCSE e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e' il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
c) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
d) decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
e) programma e' il programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche di cui all'art. 13, commi 2 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
 
Art. 2. Erogazione delle somme di cui all'art. 13, comma 5 dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004
2.1. La comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 (di seguito: lista degli interventi) deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la tipologia di utenze energetiche, tra quelle elencate all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, sulle quali verranno effettuate le diagnosi e la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto;
b) la localizzazione e/o denominazione delle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri di scelta delle utenze energetiche di cui alle precedenti lettere a) e b), tra quelli elencati all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e una descrizione sintetica delle strutture e/o degli impianti energetici interessati;
d) una descrizione sintetica del piano degli interventi sulle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera b);
e) una stima dei risparmi energetici annui attesi dai singoli interventi di cui alla precedente lettera d);
f) i costi previsti per i singoli interventi di cui alla precedente lettera d);
g) l'eventuale importo di co-finanziamento per ciascun intervento.
2.2. La CCSE effettua l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% del totale delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi della tabella 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 a seguito di delibera dell'Autorita', adottata sulla base della valutazione di conformita' dei competenti Ministeri della lista degli interventi a quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale e dettagliato nel precedente comma 2.1. L'erogazione delle somme in acconto viene effettuata da CCSE entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera dell'Autorita'. Il mancato rispetto di una regione o provincia autonoma del termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, comporta la decadenza del diritto di partecipazione al programma in esame e all'erogazione delle somme previste in attuazione della presente deliberazione.
2.3. La CCSE effettua l'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto alla singola regione o provincia autonoma a seguito di delibera dell'Autorita', adottata sulla base della valutazione dei competenti Ministeri della rendicontazione economica di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dei risultati conseguiti. L'erogazione delle somme a conguaglio viene effettuata da CCSE entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera dell'Autorita'.
2.4. Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1, lettera l), della deliberazione n. 5/04 (di seguito: Conto) e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 3. Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate dalla presente deliberazione
3.1. Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione sono posti a carico del Conto, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con separata evidenza contabile e con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche di cui all'art. 13, comma 2 e comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
 
Art. 4. Rapporti di CCSE sull'attivita' svolta in adempimento della presente
deliberazione
4.1. A partire dal 2008 CCSE invia all'Autorita' entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno un rendiconto relativo al semestre precedente della situazione del Conto e delle partite economiche di pertinenza dello stesso liquidate in attuazione della presente deliberazione.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
5.1. Le informazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, vengono trasmesse all'Autorita' dalle regioni e dalle province autonome in formato elettronico.
5.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 23 febbraio 2007
Il presidente: Ortis
 
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