L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 2 febbraio 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; i decreti ministeriali 24 aprile 2001; il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01; la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02); la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: Linee guida); la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04); la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04). Considerato che: il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorita' e' orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema; la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi; il contributo tariffario di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I e di tipo II consegnato dai distributori obbligati, inclusi quelli eventualmente acquistati nel mercato organizzato di cui all'art. 10, comma 3 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 o secondo le modalita' di contrattazione previste al comma 5 del medesimo articolo; ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Linee guida e' facolta' dell'Autorita' fissare nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata dei coefficienti correttivi; in particolare, l'art. 4, comma 6, lettera b), delle Linee guida disciplina il coefficiente correttivo b, che tiene conto dei minori risparmi di energia primaria conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto; l'Autorita' ha previsto l'applicazione del coefficiente correttivo b di cui al precedente alinea nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04; nelle schede tecniche di cui al precedente alinea il coefficiente b prevede che nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti, i titolari di progetto possano rendicontare i risparmi energetici conseguiti nella misura ridotta del 50% rispetto al valore del risparmio specifico lordo riconosciuto dalla scheda tecnica per singola unita' fisica di riferimento; l'analisi dei progetti ricevuti dall'Autorita' nel corso dei primi due anni di attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, nonche' le numerose e crescenti segnalazioni provenienti da consumatori finali, Associazioni di consumatori e soggetti titolari di progetto evidenziano: una significativa e crescente sovrapposizione geografica dei progetti, soprattutto nel centro e in alcune regioni del sud d'Italia, talche' il medesimo consumatore riceve spesso piu' buoni da diversi soggetti, riducendosi in tal modo la probabilita' di utilizzo del complesso dei buoni ricevuti; che, laddove e' previsto il riscatto del buono tramite ritiro delle unita' fisiche di riferimento presso un punto di distribuzione, il numero di tali punti risulta spesso inadeguato rispetto al volume di buoni distribuiti e all'ampiezza del territorio interessato dal progetto, riducendo la probabilita' di un ritorno significativo dell'iniziativa; l'esaurimento della disponibilita' di apparecchi e la conseguente impossibilita' per i consumatori di riscattare il buono se non con tentativi successivi, con conseguente riduzione della probabilita' che questo avvenga; a seguito di tali analisi e segnalazioni, gli uffici dell'Autorita' hanno condotto una ulteriore indagine sui principali progetti ricevuti che prevedono la distribuzione di buoni acquisto ai consumatori finali, richiedendo a quattordicii soggetti titolari di progetto informazioni relative al «tasso di utilizzo» dei buoni acquisto distribuiti; in particolare, sono state assunte le informazioni relative al numero di buoni distribuiti, al numero di apparecchi ritirati e al conseguente tasso di utilizzo per singolo buono; dall'indagine di cui al precedente alinea emerge che il tasso medio di riscatto dei buoni e' inferiore al 5%; l'esame dei risultati delle sessioni di contrattazione nel mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 evidenzia una costante e significativa riduzione del loro valore di mercato, tale da ridurre sensibilmente il contributo del meccanismo disegnato dai decreti alla remunerativita' degli investimenti in interventi di miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia e, di conseguenza, l'efficacia del meccanismo nel perseguire i benefici economici, ambientali e di sistema richiamati piu' sopra; Ritenuto che: il coefficiente b introdotto dall'Autorita' nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, utilizzando la facolta' prevista dall'art. 4, comma 7, delle Linee guida, risulta inadeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali; sia necessario e urgente modificare la modalita' di rendiconto dei risparmi energetici conseguiti nella misura ridotta del 50% rispetto al valore del risparmio specifico lordo riconosciuto dalla scheda tecnica per singola unita' fisica di riferimento, prevista per la realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni acquisto agli utenti; pertanto, sia necessario e urgente eliminare dalla scheda tecnica n. 1 riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, il coefficiente correttivo b ivi previsto; l'eliminazione del coefficiente b, cosi' come contenuto nelle schede tecniche richiamate nel precedente alinea, non costituisce aggiornamento delle stesse ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 8, delle Linee guida, poiche' e' conseguente alla valutazione di inadeguatezza della disposizione rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali e non e' correlata ad eventuali evoluzioni normative, tecnologiche e del mercato; l'entrata in vigore del presente provvedimento abbia effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorita' dopo la data di sua prima pubblicazione; in seguito all'eliminazione del coefficiente b dalle schede tecniche oggetto del presente provvedimento, resta salva la possibilita' per i soggetti titolari di progetto di richiedere all'Autorita' la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguibili, ai sensi delle medesime schede, per singola unita' fisica di riferimento; Delibera: 1. di eliminare dalla scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, le seguenti parole: «Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unita' fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo b)»; 2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) la scheda tecnica n. 1, riportata nell'allegato A alla deliberazione n. 234/02, e le schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/04, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento; 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione con effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorita' dopo tale data. Milano, 2 febbraio 2007 Il presidente: Ortis |