Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 marzo 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mehilli Ilenja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Mehilli Ilenja, nata il 24 ottobre 1972 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla «Camera nazionale degli avvocati d'Albania», cui la richiedente e' iscritta dal 25 febbraio 2006 con licenza n. 2669, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la sig.ra Mehilli e' in possesso del titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 16 luglio 2004, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e della scienza albanese con provvedimento datato 11 luglio 2005; Preso atto che la richiedente documenta lo svolgimento del prescritto biennio di compiuta pratica forense, come da certificato di compiuta pratica rilasciato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma in data 19 ottobre 2006, nonche' il conseguimento del Master universitario di 2° livello in «Giurisdizioni internazionali» conseguito presso 1'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» di in data 15 novembre 2005; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense nella nota in atti del 14 dicembre 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Roma a tempo indeterminato dal 20 dicembre 2002; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Mehilli Ilenja, nata il 24 ottobre 1972 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 7 marzo 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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