Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29
Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, con cui e' stata istituita la direzione marittima di Pescara;
Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;
Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002;
Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare alla luce dei recenti provvedimenti di modifica delle circoscrizioni territoriali marittime;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Mastella, Ministro della giustizia
Parisi, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 242



Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, 69 e 70 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 18 aprile 1942:
«Art. 18 (Personale dell'amministrazione marittima). -
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al
traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle
Capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali
funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di
minore importanza, a persone estranee a detto corpo.».
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). -
L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in
pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve
immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia
a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente
intervenire.
Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente
intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi
dall'autorita' comunale.».
«Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso). - Ai fini
dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in
mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che
si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro
disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle
navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli
articoli 491 e seguenti.».
- La legge 3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione
alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il
27 aprile 1979, e sua esecuzione», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, recante: «Regolamento di
attuazione della legge 3 aprile 1947, concernente
l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed
il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del
1° dicembre 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente
l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni
territoriali marittime», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di
uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
2005.
- Il Memorandum d'intesa fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica
sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e
salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio
2000 e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002.
- Il Memorandum d'intesa fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e
salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il
19 maggio 2000 e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002.
- Il Memorandum d'intesa fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e
salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il
19 maggio 2000 e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662, si vedano le note alle premesse.



 
----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 10 della G.U. <----
 
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