Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28
Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Investimenti delle risorse dei fondi pensione
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.».
2. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.».
3. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».
4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».
5. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».
6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 settembre 2003, n. L 235.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento
ordinario.
- L'art. 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 29-bis (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del
3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, un decreto legislativo recante le
norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del
3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto
legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata
ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di
applicazione della disciplina, alle condizioni per
l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza,
nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza,
in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
dirette a conseguire la corretta gestione delle forme
pensionistiche complementari e ad evitare o sanare
eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi
degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di
carattere pecuniario, da parte della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi:
nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce; deve essere sancita la responsabilita' degli enti
ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per
il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di
regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di
riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
riserve tecniche da parte dei fondi pensione che
direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto
promotore e le forme pensionistiche complementari con
riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese
bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva
2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che
contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale,
fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e
delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune
nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve
prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della
direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste
dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei
relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche
complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti, in particolare individuando i poteri di
autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con
riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale, nonche' in materia di
informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, le altre autorita' di vigilanza, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di
costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra
le suddette istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo
scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le
istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed
integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede
al coordinamento delle disposizioni di attuazione della
delega di cui al comma 1 con le norme previste
dall'ordinamento interno, in particolare con le
disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, recante i principi fondamentali in materia di forme
pensionistiche complementari, eventualmente adattando le
norme vigenti in vista del perseguimento delle finalita'
della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Si applica la procedura di cui all'art. 1,
comma 3.».
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: «Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale.»:
«Art. 3 (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica
e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in
base alle disposizioni di cui all'art. 38 della
Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori
omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base
volontaria, collettiva o individuale, di forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) u) (omissis);
v) previsione di piu' elevati livelli di copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate
secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per
categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
o individuale, con garanzia di autonomia e separazione
contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o
convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli
organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'art. 1
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' alle imprese
assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi
di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti
dei soggetti che concorrono al finanziamento delle
gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di
agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi
stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
408;».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, supplemento ordinario.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301,
supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli
gestionali). - 1. I fondi pensione di cui all'art. 3,
comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del
risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'art. 11 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'art. 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4. (Abrogato).
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione
ditali convenzioni non si applica l'art. 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti;
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della propria politica di
investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in
relazione alla natura e alla durata delle prestazioni
pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno
ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
dei beneficiari del fondo pensione o dei loro
rappresentanti che lo richiedano.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'art. 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'art.
5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della
pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11. Abrogato.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa', per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art.
23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in mi mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali.».
- Il testo vigente dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca
distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al citato art. 38 del decreto
legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci
della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla
COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei
fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'art. 15-ter».
- La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
11 giugno 1993, n. L 141.
- La direttiva 2000/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 maggio 2000, n. L 126.
- La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1985, n. L 375.
- Il testo vigente dell'art. 13, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1,
lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui
all'art. 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalita' di partecipazione, il trasferimento delle
posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
risorse delle forme pensionistiche individuali
costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli
effetti di cui all'art. 4, comma 2. La gestione delle
risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1,
lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 5-bis,
lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente
variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche
le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano
diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.».
- Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1. «I soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e all'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e
gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti
alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione
aperti puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche
su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive
autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente
decreto.».



 
Art. 2.
Erogazione delle rendite
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.».



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 6, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, vedi note all'art. 1.



 
Art. 3.
Banca depositaria
1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.».



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 7, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, vedi note all'art. 1.



 
Art. 4.
Mezzi patrimoniali
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.».



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Attivita' transfrontaliera
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Operativita' all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante.
6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera.
7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformita' all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.
12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.
Art. 15-ter (Operativita' in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica e' subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita' competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attivita' transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresi' definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.
Art. 15-quater (Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorita' competenti). - 1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorita' competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attivita' transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di Autorita' dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita' dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attivita' transfrontaliera, nonche' a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.
Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti). - 1. La COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».
2. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e del Ministro dell'economia e delle finanze,».



Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
vedi note alle premesse.
- Per la legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 2003/41/CE, vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 19, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Compiti della COVIP). - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei
fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per
l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di
forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini
di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11 e 13 dell'art. 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e
vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6,
nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il
rendiconto e il prospetto sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del
codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in
materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella concernente
l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche
complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine
elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede
informative, i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni
periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila
sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in
generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di
pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le
modalita' con le quali le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio,
siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e
nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro
dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo delle forme
pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di sessanta giorni,
l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi
sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le
informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad
eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro dell'economia e delle finanze, e fatto salvo
quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti
coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti
alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati
di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
COVIP, le autorita' preposte alla vigilanza sui gestori
soggetti di cui all'art. 6 e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di
controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.».



 
Art. 6.
Sanzioni penali e amministrative
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 19-bis (Abusiva attivita' di forma pensionistica). - 1. Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
Art. 19-ter (False informazioni). - 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilita' e professionalita' e sulle cause di incompatibilita' e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', possono altresi' essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 19, comma 4, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.».



Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
vedi note alle premesse.
- Il Capo VI, del Titolo VIII del decreto legislativo
l° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, reca: «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative.».
- Per l'art. 19 del decreto legislativo n. 252 del
2005, vedi note all'art. 5.



 
Art. 7.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
a) l'articolo 4, comma 4;
b) l'articolo 5, commi 9, 10, 11, e 12;
c) l'articolo 6, commi 4 e 11.
2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono soppresse.



Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai
sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo
ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione,
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli
effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della COVIP dell'istanza e della prescritta
documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio
regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu'
decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del
responsabile della forma pensionistica complementare,
facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art.
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da
graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalita' del protocollo di
autonomia gestionale.
4. (Abrogato).
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di
categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere
forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1,
lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere
modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo
stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo e responsabilita). - 1. La composizione
degli organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli
articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della
partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da
contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la
composizione degli organi collegiali risponde al criterio
rappresentativo di partecipazione delle categorie e
raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi
collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per
la successiva individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita'
e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma
pensionistica complementare nomina il responsabile della
forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' e per il quale non sussistano le cause di
incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto dal
decreto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria
attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando
direttamente all'organo amministrativo della forma
pensionistica complementare relativamente ai risultati
dell'attivita' svolta. Per le forme pensionistiche di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico
di responsabile della forma pensionistica puo' essere
conferito anche al direttore generale, comunque denominato,
ovvero ad uno degli amministratori della forma
pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli
articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma
pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli
amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e'
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i
soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le
societa' da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica
che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo
interesse degli aderenti, nonche' nel rispetto della
normativa vigente e delle previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive
emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie
sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa
COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate
contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di
cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei
limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna
linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in
conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di
garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilita' per le forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 12 di dotarsi
di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al
comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione
di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due
membri, in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita', per i quali non sussistano le cause di
incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui
all'art. 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i
predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei
fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La
partecipazione all'organismo di sorveglianza e'
incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi sociali, nonche' con lo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di
prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti
istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le
societa' da questi controllate o che li controllano. I
componenti dell'organismo di sorveglianza non possono
essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri
diritti, anche indirettamente o per conto terzi,
relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da
questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del
mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati
determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del
comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i
membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai
soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito
dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti
l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una
singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di
sorveglianza e' integrato da un rappresentante, designato
dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli
interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e
la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo
interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni
ricevute dal responsabile della forma pensionistica.
L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del
fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita'
riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al
comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si
applicano l'art. 2392, l'art. 2393, l'art. 2394, l'art.
2394-bis, l'art. 2395 e l'art. 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di
controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'art. 2407 del
codice civile.
9. (Abrogato).
10. (Abrogato).
11. (Abrogato).
12. (Abrogato).».
- Per l'art. 6 del citato decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, vedi note all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 39 della citata legge
28 dicembre 2005, n. 262, cosi' come modificata dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39 (Aumento delle sanzioni penali e
amministrative). - 1. Le pene previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate
entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I,
titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 2625, dopo il secondo comma e' inserito
il seguente:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
b) all'art. 2635, dopo il secondo comma e' inserito
il seguente:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
c) all'art. 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, che non sono state modificate dalla presente legge,
sono quintuplicate.
4. All'art. 4, comma 1, lettera h), della legge
29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il
seguente:
«1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni
penali e quintu-plicando la misura massima delle sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in una somma di
denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni".
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
raddoppiate.».



 
Art. 8.
Oneri per la finanza pubblica
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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