Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 marzo 2007 |
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Tiber Star 75, registrato al n. 12789. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del 19 settembre 2005 con il quale e' stato registrato al n. 12789, a nome dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l., con sede legale in via Parini 4/a - Merano (Bolzano), il prodotto fitosanitario denominato Tiber Star 75, contenente la sostanza attiva tribenuron; Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001 che hanno designato la Svezia quale Stato membro relatore per la revisione della sostanza attiva tribenuron; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tribenuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della sua revisione; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Considerato che le procedure armonizzate attualmente definite a livello comunitario prevedono che sia lo Stato relatore a provvedere alle valutazioni di equivalenza di sostanza attiva tecnica di fonte diversa da quella che ha portato all'iscrizione in allegato I di una sostanza attiva; Vista la nota in data 28 febbraio 2006 con la quale l'impresa Genetti GmbH-S.r.l. dichiara di aver inviato alla Svezia la documentazione di cui al citato punto a) dell'art. 2, comma 2, relativa alla sostanza attiva tribenuron di fonte Simonis - Doetichem/Cera Chem S.a.r.l. Moerdijk (Netherlands); Viste le note in data 31 agosto 2006 e 13 novembre 2006 inviate dal Ministero della salute alla Commissione europea per acquisire chiarimenti circa l'esito delle verifiche per la valutazione dell'identita' e dell'equivalenza della sostanza attiva tecnica di fonte Simonis - Doetichem/Cera Chem S.a.r.l rispetto alla sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto altresi' il decreto 1° settembre 2006 con cui il citato prodotto fitosanitario Tiber Star 75 e' stato sospeso temporaneamente in via cautelativa in ottemperanza all'art. 2, comma 1, del citato decreto 7 marzo 2006, in attesa di acquisire le sopraindicate informazioni; Vista la nota del 26 gennaio 2007 con la quale le autorita' svedesi hanno informato il Ministero della salute di non aver ricevuto alcuna documentazione da parte dell'impresa Genetti GmbH-S.r.l.; Rilevato di conseguenza che l'impresa Genetti GmbH-S.r.l. non ha di fatto ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti e che pertanto il prodotto rientra nelle condizioni di revoca di cui agli articoli 2, comma 3 e 5, comma 2; Considerato altresi' che il periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, previsto dal citato art. 5, comma 2, e' scaduto il 28 febbraio 2007; Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del prodotto fitosanitario in questione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del citato decreto 7 marzo 2006 senza concessione di un ulteriore periodo di smaltimento delle scorte; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. E' revocata, a far data dal presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Tiber Star 75, registrato al n. 12789 con decreto in data 19 settembre 2005, a nome dell'impresa Genetti GmbH-S.r.1. con sede legale in via Parini 4/a - Merano (Bolzano), conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3. |
| Art. 2. L'impresa Genetti GmbH-S.r.l., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Tiber Star 75 dovra' provvedere al ritiro delle confezioni eventualmente presenti sul mercato. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2007 Il direttore generale: Borrello |
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