Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2006
Modifica del decreto 20 maggio 2005, recante «Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il regolamento») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 (d'ora in avanti: «il decreto ministeriale»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2005, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visti in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale, che individua le categorie di beni ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 13 del regolamento, e l'allegato 3 al medesimo decreto ministeriale, che individua tra l'altro l'ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene nonche' il limite del contributo per categoria di bene e per impresa;
Visto in particolare l'art. 7 del regolamento nonche' l'art. 13, a norma del quale «le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano la disponibilita' verranno distribuite alle categorie di beni per i quali le richieste di contributi eccedono i fondi disponibili], mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti» con il decreto ministeriale 14/T/2005;
Considerato che, in esito al perfezionamento dell'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 13, comma 6, del regolamento, per la categoria «Gru semoventi per la movimentazione di UTI» si e' verificata un'eccedenza nella richiesta di contributi rispetto all'ammontare massimo di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale, e che invece per le seguenti categorie di beni:
locomotori per trazione;
locomotori per manovra;
carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
carri cisterna per merci pericolose;
casse mobili UIC/CEN;
tank container per merci pericolose;
gru a portale; le richieste pervenute non hanno saturato l'ammontare massimo di cui al citato allegato 3;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. L'allegato 3 al decreto ministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto, vistato e registrato dalla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2006
Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 216
 
Allegato 1

LIMITI DI CONTRIBUZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO E DURATA
DEL PERIODO DI INALIENABILITA', AI SENSI DELL'Art. 3
----> Vedere immagine a pag. 16 <----
(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante «Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
 
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